Il regolamento di attuazione nazionale
IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO
VISTO il regolamento approvato dal Comitato per le Pari Opportunità
dell'Amministrazione Civile dell'Interno in data 14 dicembre 1994, modificato in data 18 maggio
1998 e successivamente in data 16 gennaio 2001;
VISTO l'art. 41, comma 2, del D.P.R. 8 maggio 1987 n. 266 modificato dal D.P.R. 17 settembre
1987, n. 494;
VISTA la legge 10 aprile 1991 n. 125;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12 del 24marzo 1993;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1997:
VISTO l'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri 1998/2001;
VISTO l'art. 6 del Contratto Collettivo Integrativo 1998/2001 del Ministero dell'Interno
sottoscritto il 28 giugno 2000;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
RAVVISATA l'opportunità di aggiornare il regolamento
APPROVA
il seguente
REGOLAMENTO
Art .1 (Funzioni e poteri)
1. II Comitato per le Pari Opportunità di cui all'art. 41, e.2°, del D.P.R. 8 maggio 1987 n.
266 modificato dal D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, contemplato dall'ari. 7 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, e dall'art. 6 del Contratto Integrativo del Ministero dell'Interno,
è, a tutti gli effetti, organismo dell'Amministrazione. Si propone di favorire il conseguimento
dell'uguaglianza tra lavoratrici e lavoratori, promovendo tutte le misure idonee a rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione, nel lavoro, di pari opportunità.
2. Per il conseguimento di tali finalità il Comitato adotta ogni iniziativa utile; in
particolare:
a) raccoglie i dati relativi alle materie di propria competenza ed invia, almeno una
volta l'anno, al Dipartimento della Funzione Pubblica, una relazione sulla attività svolta;
b) verifica lo stato di applicazione di tutta la normativa contrattuale, ordinaria e
comunitaria e, su istanza diparte, la corrispondenza fra posizione giuridica e mansioni
effettivamente svolte, nonché i percorsi di carriera segnalando all'Amministrazione le situazioni
che compromettono l'effettiva realizzazione delle pari opportunità;
e) elabora e propone piani di azioni positive a favore delle lavoratrici secondo le
previsioni di cui alla legge n. 125/1991;
d) accede a tutte le informazioni necessarie al suo funzionamento;
e) formula proposte, da discutere in sede di negoziazione decentrata nazionale e
territoriale, in merito alle misure idonee a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni
di lavoro e di sviluppo professionale, con particolare riferimento a:
I) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
II) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
III) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di
requisiti professionali, anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate;
IV) processi di mobilità;
f) promuove incontri tra i dipendenti ed i suoi membri.
3. un componente del Comitato, su delega del Presidente, partecipa alle riunioni di
contrattazione integrativa il cui calendario verrà comunicato tempestivamente dall'Amministrazione.
4. un componente del Comitato partecipa alle riunioni del Comitato paritetico sul
fenomeno del "mobbing" allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
5 il Presidente del Comitato o un suo delegato partecipa alla conferenza dei
rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali abilitate, secondo l'art. 7
del Contratto Collettivo Integrativo 1998/2001, ricevendo in tempo utile tutte le informazioni in
merito.
6 le determinazioni del Comitato sono trasmesse al Ministro prò-tempore ed a quanti
altri uffici occorra per il seguito di competenza.
7 Al fine di garantire l'attività del Comitato, le determinazioni dello stesso
costituiscono atto propositivo per l'Amministrazione che è tenuta a comunicare, entro il termine
indicato, eventuali decisioni diverse con le relative motivazioni.
Art. 2 (Costituzione e durata del Comitato)
1. Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del C.C.N.L. e da un pari numero di funzionari in rappresentanza
dell'Amministrazione. Per ogni componente effettivo è previsto un membro supplente.
2. Il Comitato rimane in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione del
nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
Art. 3 (Presidente e Vice Presidente)
1. Il Presidente è nominato con decreto ministeriale.
2. Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente, sentito il Comitato.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o temporaneo
impedimento.
4. Nel caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente la
presidenza viene tenuta dal componente più anziano.
Art. 4 (Segretario e Vice Segretario)
1. Il Segretario e il Vice Segretario vengono nominati dall'Amministrazione.
2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le relative funzioni vengono
affidate al Vice Segretario.
Art. 5 (Modalità di funzionamento)
1. La Presidenza provvede per iscritto alla convocazione del Comitato. Nella
convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno.
2. Il Comitato si riunisce, previo preavviso non inferiore a 10 giorni, con cadenza
almeno bimestrale, salvo situazioni particolari ed in qualsiasi momento su richiesta del Presidente
o di almeno un terzo dei componenti.
3. Alla fissazione dell'ordine del giorno provvede la Presidenza anche su proposta di un
solo componente del Comitato.
4. Nel corso delle sedute ogni componente può chiedere che vengano testualmente
riportate a verbale le proprie dichiarazioni.
5. Il verbale, approvato dal Comitato, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. Copia a stralcio del verbale viene affisso in idoneo spazio murale messo a
disposizione dell'Amministrazione.
7. Ai fini del funzionamento il Comitato si avvale di mezzi informatici, tecnici e
telefonici messi a disposizione in appositi locali dall'Amministrazione.
Art. 6 (Gruppi di Lavoro)
1. Il Comitato può istituire nel proprio ambito gruppi di lavoro per l'approfondimento
di temi ed argomenti predeterminati, attraverso indagini conoscitive, ricerche ed analisi, e
per l'elaborazione di proposte.
2. I documenti e le proposte elaborati dai gruppi di lavoro sono presentati e discussi
in sede di riunione e fatti propri dal Comitato al fine di promuovere interventi ed azioni
positive.
3 Il Comitato può invitare, in qualità di osservatori, esperti sulle tematiche delle
pari opportunità o rappresentanti di altri organismi similari.
Art. 7 (Validità)
1. Il Comitato è di natura paritetica, le sedute sono legittimamente costituite in
presenza di almeno la metà dei componenti.
2. Il Comitato può chiedere la sostituzione del componente che sia risultato assente
alle riunioni, senza motivazione, per tre volte consecutive.
Tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi del Comitato, i componenti sono
impegnati nella ricerca della più vasta convergenza possibile; tuttavia, ove sia necessario
procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso
di parità di voti prevale quello del Presidente.
Art. 8 (Comitati Regionali)
A norma dell'alt. 6, comma 3, del Contratto Integrativo 1998/2001 del Ministero dell'Interno,
il Comitato istituisce in ogni Prefettura U.T.G. capoluogo di regione un Comitato regionale per le
Pari Opportunità. I compiti e le modalità di funzionamento di quei Comitati sono definiti dal
Comitato nazionale con apposito Regolamento che fa parte integrante del presente regolamento
Art.9 (Modificazioni)
II presente Regolamento può essere modificato, su richiesta di almeno la metà dei componenti,
con deliberazione da adottare a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del
Comitato.
Art.10 (Spese di funzionamento)
A norma del Decreto Legislativo 29.10.1998, n. 387, e dell'art. 6 del Contratto Integrativo
1998/2001 del Ministero dell'Interno,sottoscritto il 28 giugno 2000, le spese di funzionamento del
Comitato gravano sul bilancio del Ministero dell'Interno.
Roma, 13 aprile 2005





