Ispettorato Generale di Amministrazione
Il capo dell’Ispettorato Generale di Amministrazione
Prefetto
Francescopaolo DI MENNA
email:
francescopaolo.dimenna@interno.it
L'Ispettorato
Generale di Amministrazione svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e
inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'Interno, su disposizione del Presidente del
Consiglio, di altri Ministri o su richiesta dei Capi Dipartimento dell'Amministrazione dell'Interno
nonché le funzioni in materia dei servizi archivistici di competenza del Ministero dell’Interno.
L’organizzazione dell’Ispettorato Generale è disciplinata dall’art. 3 del d.P.R. 7 settembre
2001, n. 398 e dal d.P.R. 8 marzo 2006, n. 154 che hanno riordinato gli Uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell’Interno e dal D.P.R. 24 novembre 2009 n.210 che ha
modificato la struttura organizzativa del Ministero dell’interno.
I compiti espressamente attribuiti all’Ispettorato sono i seguenti:
- svolgimento di ispezioni periodiche presso gli uffici centrali e periferici dell’A mministrazione dell’Interno, secondo il programma approvato annualmente dal Ministro;
- espletamento delle ispezioni straordinarie presso gli uffici dell’Amministrazione, nonché presso gli Istituti ed Enti dipendenti o vigilati dall’Amministrazione stessa;
- svolgimento di ispezioni e di inchieste presso altri Ministeri, Istituti o Enti pubblici da essa vigilati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di altri Ministri.
Ad essi vanno aggiunti quelli conferiti con la Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art.1, comma 62) e dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.288 (artt. 2 e 10) riguardanti:
- verifiche sui rapporti di lavoro a tempo pieno e parziale;
- controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’azione amministrativa posta in essere dai vari uffici;
- verifica sulla corretta applicazione delle norme sull’autocertificazione;
- rilevamento dei procedimenti non conclusi nei termini di legge.
Si procede anche alle analisi ed elaborazioni delle situazioni riscontrate ai fini dell’adozione
da parte delle strutture competenti degli opportuni provvedimenti.
In base alla direttiva generale del Ministro dell'Interno, che annualmente fissa gli
obiettivi che i diversi uffici del dicastero devono conseguire, i dirigenti assegnati
all'Ispettorato svolgono ispezioni ordinarie in ordine all'attività amministrativa posta in essere
dagli uffici centrali e periferici (Uffici Territoriali del Governo-Prefetture) dell'Amministrazione.
Le ispezioni hanno per oggetto il riscontro sulla regolarità amministrativa e contabile
dell'attività relativa a determinate materie, che attengono ai compiti istituzionali degli uffici
sottoposti a verifica. Le materie e le sedi da ispezionare sono individuate secondo un programma
annuale proposto dall'Ispettorato ed approvato dal Ministro, nel contesto della suddetta direttiva.
All'attività ordinaria sopra delineata, si può aggiungere, inoltre, quella ispettiva
derivante da inchieste amministrative in merito a situazioni specifiche di particolare gravità
verificatesi nelle amministrazioni. Tali tipi di incarico possono essere conferiti all'Ispettorato
dal Presidente del Consiglio, dal Ministro dell'Interno o da altri Ministri ovvero richiesti dai
Capi Dipartimento dell'Amministrazione dell'Interno.
Pertanto, nell'ambito dell'attività ispettiva, si distinguono "ispezioni" e "inchieste".
Le prime consistono in atti di controllo compiuti, periodicamente o in via straordinaria, per
accertare se l'attività di un ufficio pubblico sia svolta in modo regolare. Le inchieste, invece,
consistono in investigazioni promosse ed eseguite per accertare la verità di determinate situazioni
di fatto e chiarire tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri di intervento
spettanti ad un'autorità superiore su quella inferiore. Entrambe le forme di rilevazione possono
dar luogo all'accertamento di responsabilità sotto il profilo disciplinare, contabile,
patrimoniale, civile e penale.
L'attività ispettiva si conclude con una dettagliata relazione analitica e una scheda
sintetica riepilogativa, entrambe redatte dagli ispettori, completate da una comunicazione del Capo
dell'Ispettorato che evidenzia taluni aspetti ritenuti significativi dal punto di vista
politico-amministrativo.
Servizi Archivistici
L’Ispettorato Generale di Amministrazione - Servizi Archivistici - nel quale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 3, comma 4, del d.P.R. 24 novembre 2009, n. 210, sono confluite le competenze
precedentemente attribuite all’Ispettorato Centrale per i servizi archivistici soppresso dalla
stessa disposizione - è preposto, secondo quanto disposto dal D.P:R: 30 dicembre 1975 , n.854,
alla tutela dei documenti riservati, svolta per il tramite dell’Ispettorato Centrale per i Servizi
Archivistici, istituito con decreto del Ministero dell’interno 11 maggio 1976.
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 24 novembre 2009 n.210., l’ IGA è anche preposto alla
tutela dei documenti contenenti dati sensibili personali, dati relativi a provvedimenti di natura
penale e dati relativi alla politica estera o interna dello Stato, sottratti alla libera
consultabilità per lassi di tempo predeterminati per legge, conservati nell’Archivio Centrale dello
Stato, negli Archivi di Stato e negli archivi storici e di deposito degli enti pubblici, nonché
negli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico dalle competenti Soprintendenze
Archivistiche
In particolare l’attività istituzionale si concretizza in tre settori fondamentali:
-
L’adozione, a seguito di impulso proveniente dalle Soprintendenze Archivistiche oppure da altri organi statali centrali o periferici, di provvedimenti declaratori di riservatezza dei documenti contenenti dati sensibili personali, dati relativi a provvedimenti di natura penale e dati relativi alla politica estera o interna dello Stato che, per periodi temporali legislativamente predeterminati, sono sottratti alla libera consultazione, adozione effettuata in applicazione del combinato disposto degli artt.122,125 e 127 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
-
L’adozione, ai sensi degli artt. 123 e 127 del medesimo Codice, in favore dei privati che inoltrino apposita domanda, di provvedimenti autorizzatori finalizzati a consentire la consultazione, per scopi storici, di documenti riservati. L’autorizzazione alla consultazione è rilasciata previo parere del Direttore dell’Archivio di Stato per i documenti ivi custoditi, o del Soprintendente Archivistico per gli atti conservati negli archivi storici degli altri enti pubblici o negli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico e udita la Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilità degli atti d’archivio riservati, istituita dall’art.8 comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281 e allocata presso l’Ispettorato Generale – Servizi Archivistici;
-
Il rilascio, dietro impulso proveniente da soggetti pubblici, di atti di assenso allo scarto di documenti riservati, secondo quanto prescritto dall’art.9 del d.P.R. 8 gennaio 2001, n.37 recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi.
Documenti riservati
I documenti conservati nell’Archivio centrale dello Stato, negli Archivi di Stato e negli
archivi storici e di deposito degli enti pubblici, nonché negli archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico dalle competenti Soprintendenze Archivistiche, sono liberamente
consultabili, ad eccezione degli atti contenenti dati sensibili personali, dati relativi a
provvedimenti di natura penale e dati relativi alla politica estera o interna dello Stato, che
sono, per periodi temporali predeterminati, sottratti alla consultazione.
In particolare i documenti contenenti i dati sensibili personali sono consultabili 40 anni
dopo la loro adozione, all’infuori di quelli relativi allo stato di salute, alla vita sessuale ed
ai rapporti riservati di tipo familiare, che lo diventano 70 anni dopo la loro formazione (art. 122
comma 1 lett.b, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 – Codice dei beni culturali e del
paesaggio) mentre, per i certificati di assistenza al parto, il termine di segregazione è elevato a
100 anni (art.893 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 – Codice in materia di protezione
dei dati personali).
Per quanto concerne i dati relativi ai provvedimenti di natura penale e i dati relativi alla
politica estera o interna dello Stato, gli atti che li contengono diventano consultabili,
rispettivamente 40 e 50 anni dopo la loro adozione (art.122, comma 1, lett.a, del citato decreto
legislativo n.42/2004).
Tuttavia, per scopi storici, i documenti riservati possono essere consultati anche prima
della scadenza dei termini indicati, previa presentazione di apposita, documentata, istanza.
Autorizzazione alla consultazione di documenti riservati
Le domande di autorizzazione alla consultazione, per scopi storici e di ricerca, degli atti
non ammessi alla libera consultabilità, ove gli stessi siano depositati presso gli Archivi di
Stato, redatte dagli interessati su appositi modelli e corredate dei relativi progetti di ricerca
vanno indirizzate alle Prefetture, le quali provvedono a svolgere la relativa istruttoria,
comprendente fra l’altro, l’acquisizione del parere del Direttore del competente Archivio ed a
trasmetterle, con proposta motivata, all’Ispettorato Generale - Servizi Archivistici.
Per i documenti archivistici custoditi nell’Archivio Centrale dello Stato, le domande , al
pari redatte su appositi modelli e corredate dai relativi progetti di ricerca, sono inviate
direttamente all’Ispettorato Generale – Servizi Archivistici del Sovrintendente del predetto
Archivio, che esprime, in proposito, il proprio parere.
Le istanze, così istruite, vengono esaminate successivamente dalla Commissione consultiva per
le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita con il
precipuo scopo di prestare consulenza al Ministero dell’Interno, consulenza che si sostanzia nell’a
nalisi comparativa tra l’interesse ad accedere agli atti e l’interesse a che non vengano pubblicati
dati riservati, la cui divulgazione potrebbe ledere la riservatezza individuale.
Proprio al fine di contemperare interessi contrapposti, la Commissione, presieduta dal
Prefetto Responsabile dei Servizi Archivistici, è composta da un rappresentante del Garante per la
protezione dei dati personali, da un rappresentante della Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi, nonché da due membri designati dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali,
uno dei quali docente universitario di Storia.
Conclusa la fase istruttoria con il parere del predetto organo collegiale, viene quindi
adottato il decreto autorizzatorio a firma del Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro dell’I
nterno. E ciò in quanto gli interessi coinvolti nel procedimento possono comportare apprezzamenti
correlati all’indirizzo politico in senso stretto, ed alle linee guida di politica interna ed
estera.





