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Bandi di Gara
 
Ministero dell'Interno

Bando 61 borse di studio 2003/2004

Data scadenza 30.09.2004


Area II° - Personale Enti Locali    
Prot. N. 15700/15B3/3369

IL CAPO DIPARTIMENTO

 VISTO l'art. 7, V comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'Interno costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunità montane ed ai consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei contratti di cui all'art. 8 della L. 23 marzo 1981, n. 93;
 VISTO l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
 VISTO l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
 VISTO il cap. 1207 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;
 SENTITE le associazioni rappresentative degli enti interessati;
 SENTITE le associazioni di categoria dei segretari delle comunità montane e dei consorzi dei comuni;

DECRETA

ART. 1

 E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio, per l'anno scolastico 2003-2004, ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunità montane e dei consorzi di comuni che siano, alla data di scadenza dei termini per l'invio della domanda, in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza, con esclusione dei figli dei segretari comunali e dei segretari delle convenzioni di segreterie comunali, anche se in servizio presso una comunità montana o un consorzio di comuni:
a) n. 25 da euro 516,46  ciascuna, per la frequenza delle scuole medie inferiori;
b) n. 34 da euro 1.032,91 ciascuna, per la frequenza del corso medio superiore (ginnasio, liceo classico, liceo scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori e per la frequenza dei primi 5 anni dei conservatori musicali);
c) n. 2 da euro 774,68 ciascuna, per la frequenza di corsi di istruzione superiore (accademie di belle arti, ecc.) ai quali si accede soltanto con il diploma di scuola media superiore;
L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle categorie considerate, va a beneficio di quelle i cui candidati risultino essere in numero superiore alle borse di studio messe a concorso, nei limiti di spesa stabiliti dal presente decreto.
 Se alla fine dello scorrimento delle graduatorie dovessero residuare ancora somme non assegnate, si procede nuovamente alla suddivisione delle somme come sopra e così di seguito, fino alla massima utilizzazione nei limiti di spesa stabiliti.

ART. 2

Per poter partecipare al concorso: gli studenti di cui ai punti a) e b) del precedente art. 1 non devono aver frequentato da ripetenti l'anno scolastico 2003-2004 e devono aver conseguito, nello stesso anno, la promozione alla classe o al corso successivo, riportando una votazione media non inferiore a 7/10 o equiparata oppure un giudizio complessivo non inferiore a buono.

ART. 3

 Non sono ammessi al concorso: i ripetenti, nonché gli studenti di istituti di qualsiasi ordine e grado che, per l'anno 2003/2004, siano ricoverati in istituti con retta interamente a carico della pubblica assistenza, i figli dei segretari comunali o di appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni.
 Non sono prese in considerazione le domande di partecipazione presentate oltre i termini previsti dal successivo art. 4.

ART. 4

 Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - devono essere inoltrate entro il 30.9.2004.
 Il premio viene erogato mediante accredito su c/c bancario o postale.

ART. 5

 Le domande di ammissione al concorso dovranno essere trasmesse con raccomandata mediante avviso di ricevimento, entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
 Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione, secondo gli allegati modelli, con l'espressa dichiarazione di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di dichiarazioni mendaci, uso e falsità in atti:
1) autocertificazione di servizio del genitore del concorrente e solo per il personale in posizione di quiescenza:
 autocertificazione da cui risulti che il  concorrente è figlio di segretario appartenente ai ruoli  di una comunità montana o di un consorzio di comuni in posizione di quiescenza con  l'indicazione dell'ultima sede e dell'ultimo anno di servizio (modello 1).
2) autocertificazione dei giudizi o della votazione conseguiti, nelle singole materie, dal concorrente nell'anno scolastico 2003-2004 con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente (modello 2);
3) autocertificazione relativa al carico di famiglia con l'indicazione del codice fiscale e del reddito di ciascun familiare (modello 3);
4) dichiarazione ai fini della modalità di pagamento prescelta (modello 4);

 Le domande dovranno, altresì, riportare la denominazione nonché l'indirizzo dell'istituto scolastico frequentato nell'anno 2003/2004.
 L'Amministrazione, in ottemperanza alla normativa di cui al DPR 28.12.2000 n. 445, art. 71 (modalità dei controlli) si riserva di verificare la veridicità delle autocertificazioni prodotte, a campione.
 La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal genitore funzionario in attività di servizio o in posizione di quiescenza o da chi esercita la patria potestà se il candidato è orfano di segretario di comunità montana o di consorzi di comuni.
 Nella domanda, deve essere espressamente dichiarato che il candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previsto dall'art. 3 del presente decreto e che ai sensi della legge n. 675/1996 si autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati, ai soli fini dello svolgimento della presente procedura concorsuale.
 Con successivo decreto dello scrivente, ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 15700/15B3/1418 del 7 maggio 1997, come sostituito dall'art. 1 del D.M. in data 13 marzo 2002, verrà nominata la Commissione che provvederà alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.
 L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati viene effettuata dalla Commissione suddetta, sulla base dei giudizi conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito, si tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e, in caso di parità, del reddito del nucleo familiare.
 Ai fini del computo dei giudizi riportati nello scrutinio o negli esami, sono esclusi quelli conseguiti in religione, condotta ed educazione fisica.
 La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto è imputata al relativo capitolo n. 1207 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno.
 Il Direttore Centrale per le Autonomie è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV serie speciale.


Roma, 18 dicembre 2003


        IL CAPO DIPARTIMENTO
         (Malinconico)

 


MT


Data pubblicazione 27.07.2004


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