Presentare domanda di prima assunzione dei lavoratori stranieri: la procedura presso lo Sportello unico e i moduli
Presentare domanda di prima assunzione dei lavoratori stranieri: la procedura presso lo Sportello unico e i moduli
Per assumere lavoratori non comunitari residenti all’estero si deve presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell’ambito delle quote previste dall’apposito “decreto-flussi”, che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare sul territorio nazionale.
Come si presenta la domanda
Nel caso in cui si conosca il lavoratore da assumere, occorre presentare allo Sportello Unico:
- richiesta nominativa di nulla osta al con modalità telematica
- documentazione che certifichi l’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna regione
- proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell’accordo, impegno del datore di lavoro al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza nel caso di espulsione di quest'ultimo
- dichiarazione di impegno del datore di lavoro a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.).
PRIMA FASE ALLO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE
Lo Sportello Unico, per consentire al locale Centro per l’Impiego (CPI) di dare la dovuta pubblicità delle richieste di lavoro nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, le diffonde, per via telematica, agli altri CPI territoriali e le rende altresì pubbliche sul sito Internet o con ogni altro mezzo possibile.
Lo Sportello Unico:
- acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta
- acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.
In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l’istanza.
In caso di parere favorevole:
• convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto di soggiorno;
• trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.
E’ importante sapere che il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, entro i quali il lavoratore deve richiedere il rilascio del visto.
Il lavoratore straniero, appresa la notizia dell’avvenuto rilascio del nulla osta da parte del datore di lavoro, deve richiedere il visto all’autorità consolare presso il Paese di residenza. Quest’ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva del relativo nulla osta, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il visto d’ingresso entro 30 giorni, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all’INPS ed all’INAIL.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore si deve recare presso lo Sportello che ha rilasciato il nulla osta per sottoscrivere il contratto di soggiorno e ritirare il modulo (Mod 209) con il quale presentare la richiesta di permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.
SECONDA FASE ALLO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE
Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:
• verifica il visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore;
• consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale;
• provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno;
• consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente.
RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Una volta ritirato il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno presso lo Sportello Unico, il lavoratore deve recarsi presso un Ufficio Postale per spedire il modulo ritirato allo Sportello Unico con l’apposita busta. L’Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it, lo stato della pratica. L'ufficio postale al momento della consegna del modello 209 provvede a comunicare all'interessato la data dell'appuntamento per procedere ai rilievi fotodattiloscopici. La Questura provvederà poi ad informare l'interessato per la consegna del permesso di soggiorno.
Si possono scaricare qui di seguito i moduli per la presentazione delle domande di prima assunzione presso lo Sportello unico per l'immigrazione (per visualizzare i file è necessario installare il programma Adobe Acrobat Reader 5.0 o superiore)
RICHIESTA DI RILASCIO DI NULLA OSTA PER UN CITTADINO STRANIERO RESIDENTE ALL´ESTERO PER L'INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, A TEMPO DETERMINATO, INDETERMINATO O A CARATTERE STAGIONALE
Richiesta nulla osta al lavoro per un cittadino straniero residente all´estero, per le particolari categorie di lavoro
previste dall´articolo 27, I comma del Testo unico che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi d´ingresso.
L'invio delle istanze per il rilascio del nulla osta all´accesso al lavoro nei casi particolari è disciplinato dall´articolo 27 del Testo unico sull´immigrazione D.Lgs. 286 del 1998, come modificato ed integrato dalla Legge 94 del 15 luglio 2009.
Lo Sportello unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro è quello del luogo in cui verrà svolta l´attività lavorativa.
La procedura per il rilascio del nulla osta è analoga a quella sopra descritta.
Per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all´estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell´ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche (per i casi previsti dalle lettere l) ,m) ,n) e o) dell´art. 27 del Testo unico), le istanze vanno presentate, anziché allo sportello, alla Direzione generale del mercato del lavoro – Ufficio per il collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo, competente al rilascio del relativo nulla osta.
Per gli stranieri destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane (lett. p) articolo 27), il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso che viene rilasciata dal Coni.
I predetti nulla osta e dichiarazioni debbono, quindi, essere comunicati, da parte degli Uffici competenti, allo Sportello unico al fine della stipula del contratto di soggiorno: per i lavoratori dello spettacolo, a quello della provincia ove ha sede legale l´impresa; per gli sportivi, a quello della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive. In tali ipotesi, pertanto, lo Sportello è competente solo per le fasi finali relative alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e del modulo per la richiesta del permesso di soggiorno.
Non è, invece, previsto il rilascio del nulla osta per i lavoratori marittimi e per i giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere - articolo 27, rispettivamente lett. h) e q) - nonché per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. In questi casi non è prevista alcuna procedura presso lo Sportello unico.
RICHIESTA NOMINATIVA E NUMERICA DI NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO RIGUARDANTE DOCENTI DI SCUOLE E UNIVERSITÀ STRANIERE OPERANTI IN ITALIA
(Legge 103/2002)
Modello DS
Per i lavoratori extracomunitari impegnati in progetti speciali
La domanda deve essere presentata telematicamente, secondo le procedure e modalità rinvenibili nell’apposita sezione del sito.
ASSUNZIONE DI LAVORATORI NON COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA
A partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che intendano assumere un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il “modello Q”, ma assolveranno gli obblighi previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione inviando il modello “Unificato Lav” nei tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione.
Il modello "Unificato Lav" è il modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, di qualsiasi settore (ad eccezione delle agenzie per il lavoro, relativamente ai rapporti di somministrazione che utilizzano il modello "Uni Somm.") adempiono all’obbligo di comunicazione dell’assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro, direttamente o tramite i soggetti abilitati.
Nel dettaglio, il modulo Unificato Lav consente la gestione delle comunicazioni inerenti:
• instaurazione di rapporto di lavoro;
• proroga di rapporto di lavoro;
• trasformazione di rapporto di lavoro;
• distacco;
• trasferimento del lavoratore;
• cessazione del rapporto di lavoro.
Modello "Unificato Lav"
Comunicazioni obbligatorie
STIPULA CONTRATTI CON STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale e per lavoro stagionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello unico competente la domanda di verifica della sussistenza di quote per lavoro subordinato, allegando alla stessa apposita proposta di contratto di lavoro. Tale conversione è possibile solo se il governo ha emanato il decreto flussi annuale che determina il numero di quote disponibili per le conversioni.
Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso e ne comunica l´esito allo Sportello.
Nell´ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello unico ne dà comunicazione allo straniero. In caso di sussistenza della quota, lo straniero, convocato presso lo Sportello unico, provvede a sottoscrivere il contratto di soggiorno e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Lo Sportello, infine, comunica allo straniero la data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno. La domanda (modello VA o VB) deve essere presentata telematicamente, secondo le procedure e modalità rinvenibili nell’apposita sezione del sito.
Conversione permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità, che, al raggiungimento della maggiore età o dopo il conseguimento in Italia del diploma di laurea o di laurea specialistica, intende richiedere la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello unico competente secondo le procedure telematiche in uso. In questo caso non viene fatta la verifica della disponibilità delle quote per lavoro subordinato o per lavoro autonomo relative all´anno in corso. Tuttavia, il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo viene decurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi dell´anno successivo. Verificata la regolarità del contratto, lo Sportello unico convoca lo straniero che sottoscrive il contratto e la richiesta del permesso di soggiorno.
Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. (Art 22, c. 11 bis del TU immigrazione 286 del 1998 , quale introdotto dall'art.1 comma 22, lettera q della Legge n 94/2009).
Conversione permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo nel caso in cui il titolare abbia conseguito il diploma di laurea in Italia o abbia compiuto i 18 anni in Italia
Nel caso, invece, di conversione del permesso di soggiorno da studio in lavoro autonomo, lo straniero che si trovi in una delle situazioni sopra specificate, presenta allo Sportello unico la richiesta (mod. Z2) secondo le procedure e modalità rinvenibili nell’apposita sezione del sito.
Richiesta di certificazione attestante i requisiti previsti per lavoro autonomo
Casi di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Le domande potranno essere presentate soltanto quando saranno stabiliti i flussi d'ingresso per l'anno in corso.
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità che intende richiedere la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, inoltra allo Sportello unico competente la domanda, redatta sull´apposita modulistica per il rilascio della certificazione. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata nella stessa modulistica, in base alla tipologia di lavoro autonomo per la quale si richiede la certificazione.
Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso per lavoro autonomo e ne comunica l´esito allo Sportello.
Nell´ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote o non sussistano i requisiti previsti dall´articolo 26 del Testo unico sull´immigrazione per l´esercizio di attività di lavoro autonomo, lo Sportello unico ne dà comunicazione allo straniero.
In caso di sussistenza delle quote, lo Sportello unico convoca lo straniero per il rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei prescritti requisiti e provvede a far sottoscrivere all´interessato la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
La domanda (mod Z) deve essere presentata telematicamente, secondo le procedure e modalità rinvenibili nell’apposita sezione del sito.
Informativa per il trattamento dei dati personali
Conversione permesso di soggiorno per studio e per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Il lavoratore straniero autorizzato per la seconda volta ad entrare in Italia per lavoro stagionale ed in possesso del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ancora in corso di validità, può convertire il proprio permesso di soggiorno lavoro subordinato - a tempo determinato o indeterminato -, nell'ambito delle quote disponibili.
Il lavoratore straniero deve inviare allo Sportello unico per l’immigrazione la richiesta di nulla osta alla conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato esclusivamente per via telematica – collegandosi al sito www.interno.it utilizzando il modello VB
In caso di sussistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno e ritirare il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sarà, poi, la Questura a convocarlo per la consegna del permesso di soggiorno.
Il lavoratore straniero che alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha fatto rientro nello Stato di appartenenza, se autorizzato a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ha diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro, nonchè nelle richieste numeriche.
Permesso pluriennale per lavoro stagionale (Introdotto dal DPR n. 334 del 2004)
A favore dello straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno 2 anni consecutivi per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato un nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale . La durata temporale di ogni anno è la stessa dell'ultimo dei due anni precedenti.
• Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia di residenza (ovvero quella in cui ha sede legale l'impresa, o quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa) il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo telematico appositamente predisposto.
• Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nullaosta triennale, con l'indicazione del periodo annuale di validità (che è quello di cui ha usufruito nell'ultimo dei 2 anni precedenti).
• Lo straniero in possesso del nullaosta al lavoro triennale riceve dalle autorità consolari italiane del suo Paese d'origine il visto d'ingresso, esibendo la proposta di contratto di soggiorno per la voro stagionale trasmessagli dal datore di lavoro.
• Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore straniero deve recarsi presso lo Sportello unico per la firma del contratto di soggiorno per lavoro e per il ritiro del modulo per la richiesta del permesso di soggiorno.






