Costituzione - art. 57
(*) L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9
febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge costituzionale 27
dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2 dalla legge costituzionale 23
gennaio 2001, n. 1.
Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione
superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo
senatore."
Il testo dell'articolo 57 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 2 del 1963 così
disponeva: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti."
Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è provveduto
all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San
Dorligo della Valle e Sgonico.
L'art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il testo
dell'art. 57, come modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la
Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via
transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo
comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di
attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni
delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati
alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina
costituzionale anteriore."






