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Legge 7 giugno 1999 n.207

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e Nazioni Unite per l’esecuzione delle sentenze del Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia fatto all’Aja il 6 febbraio 1997.

( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999 )

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data dall'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, è inserito il seguente:
"Art. 13-bis (Arresto da parte della polizia giudiziaria).
- 1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale il Tribunale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13, comma 1. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
- 2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro di grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.
- 3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, convalida l'arresto con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi senza ritardo alla corte di appello di Roma.
- 4. La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto se la corte di appello di Roma entro venti giorni dalla sua applicazione non provvede a norma dell'articolo 13.
- 5. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro di grazia e giustizia".

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


NOTE
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 3:
- Il D.L. 28 dicembre 1993, n. 554, reca: "Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia".

INDICE dell'Accordo per l'esecuzione delle sentenze del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia:
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione dell'accordo
Art. 2 - Procedura
Art. 3 - Esecuzione
Art. 4 - Trasferimento del condannato
Art. 5 - Non-bis-in-idem
Art. 6 - Ispezione
Art. 7 - Informazione
Art. 8 - Grazia e commutazione della pena
Art. 9 - Cassazione dell'esecuzione
Art. 10 - Impossibilità di esecuzione della sentenza
Art. 11 - Oneri Finanziari
Art. 12 - Entrata in vigore
Art. 13 - Durata dell'Accordo

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER L'EX JUGOSLAVIA, FATTO A L'AJA IL 6 FEBBRAIO 1997.( indice)

Il Governo della Repubblica Italiana (d'ora in poi lo Stato richiesto) e, Il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia (d'ora in poi 'il Tribunale Internazionale'), in nome e per conto delle Nazioni Unite Ricordando l'articolo 27 dello Statuto del Tribunale Internazionale, annesso alla risoluzione del Consiglio di sicurezza 827 (1993) del 25 maggio 1993, in virtù del quale l'espiazione della pena per le persone condannate dal Tribunale Internazionale avrà luogo in uno Stato designato dal Tribunale Internazionale su una lista di Stati che abbiano espresso al Consiglio di sicurezza la loro disponibilità ad accettare persone condannate; Notando la disponibilità dello Stato richiesto a dare esecuzione a condanne inflitte dal Tribunale Internazionale; Ricordando le disposizioni delle Regole sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti, approvate dal Consiglio economico e sociale (ECOSOC), risoluzioni 663 (XXIV) del 31 luglio 1957 e 2067 (LXII) del 13 maggio 1977, i principi sulla protezione di tutte le persone che si trovino in qualsivoglia forma di detenzione o imprigionarnento, formulati dall'Assemblea Generale con la risoluzione 43/173 del 9 dicembre 1988, e i principi fondamentali sul trattamento dei detenuti, adottati dall'Assemblea Generale con la risoluzione 45/11 I del 14 dicembre 1990; Al fine di dare effetto ai giudizi e alle sentenze del Tribunale Internazionale; Stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione dell'accordo


Il presente Accordo disciplina le questioni relative ad ogni richiesta fatta allo Stato richiesto di dare esecuzione alle sentenze pronunciate dal Tribunale Internazionale.

Art. 2

Procedura

1. Il Cancelliere del Tribunale Internazionale (d'ora in poi 'il Cancelliere'), con l'approvazione del Presidente del Tribunale Internazionale (d'ora in poi 'il Presidente') dovrà far pervenire al Governo della Repubblica Italiana una richiesta ai fini di esecuzione della sentenza
2. Al momento della richiesta il Cancelliere deve trasmettere al Ministro di grazia e giustizia della Repubblica Italiana (d'ora in poi 'il Ministro di grazia e giustizia') la seguente documentazione:
a) una copia certificata conforme della sentenza di condanna;
b) una dichiarazione che indichi il periodo di pena già espiata, ivi comprese tutte le rilevanti informazioni sulla detenzione cautelare;
c) laddove appropriato, ogni rapporto medico o psicologico sul condannato, ogni raccomandazione quanto al suo trattamento nello Stato richiesto e ogni altra informazione rilevante ai fini dell'esecuzione della pena.
3. Il Ministro di grazia e giustizia sottoporrà la richiesta alle competenti autorità nazionali, in conformità alla legge italiana, e più specificamente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, delle 'Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia' (D.L. 28.12.1993, n. 544, convertito in legge 14.2.1994, n. 120, d'ora in poi "Disposizioni in materia di cooperazione").
4. Le autorità nazionali competenti decideranno prontamente sulla richiesta del Cancelliere, in applicazione dell'articolo 7, commi 2,3 e 4, delle 'Disposizioni in materia di Cooperazione'.

Art. 3

Esecuzione

1. Nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale Internazionale, le competenti autorità nazionali dello Stato richiesto saranno vincolate alla durata stabilita nella sentenza.
2. Le condizioni di detenzione sono quelle stabilite dalla legge dello Stato richiesto, in applicazione dell'articolo 8, comma 1, delle "Disposizioni in materia di cooperazione", sotto il controllo del Tribunale Internazionale, come previsto dall'articolo 8, comma 2, delle "Disposizioni in materia di cooperazione" già menzionate e dagli articoli da 6, 7, 8, e 9 commi 2 e 3 del presente Accordo.
3. Se in base alla legge nazionale dello Stato richiesto, il condannato può essere ammesso a misure alternative alla detenzione o al lavoro esterno, ovvero può beneficiare della liberazione condizionale, il Ministro di grazia e giustizia ne informa il Presidente del Tribunale internazionale.
4. Se il Presidente del Tribunale Internazionale, in consultazione con i giudici, non ritiene opportuna l'applicazione al condannato di una delle misure indicate nel comma 3, il Cancelliere ne informa tempestivamente il Ministro di grazia e giustizia, che provvede a norma dell'articolo 10 del presente Accordo, disponendo il trasferimento del condannato al Tribunale Internazionale.
5. Le condizioni di detenzione devono essere compatibili con le Regole sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti, nonché con i principi fondamentali sul trattamento dei detenuti e sulla protezione di tutte le persone che si trovano in qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento.

Art. 4

Trasferimento del condannato

Il Cancelliere prende tutti gli accordi necessari per il trasferimento del condannato dal Tribunale Internazionale alle competenti autorità nazionali dello Stato richiesto. Prima di essere trasferito, il condannato sarà informato dal Cancelliere del contenuto di questo Accordo.

Art. 5

Non-bis-in-idem

Il condannato non potrà essere processato dai tribunali dello Stato richiesto per fatti costituenti gravi violazioni del diritto internazionale umanitario in base allo Statuto del Tribunale Internazionale, per i quali sia già stato processato dal Tribunale Internazionale stesso.

Art. 6

Ispezione

1. Conformemente ad accordi con le competenti autorità del Ministero di grazia e giustizia, in applicazione dell'articolo 8 comma 2 delle 'Disposizioni in materia di cooperazione', il Ministro di grazia e giustizia dello Stato richiesto permetterà ispezioni ai fini di verifica delle condizioni di detenzione e trattamento dei detenuti da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) in ogni momento e su base periodica, la frequenza delle visite essendo determinata dal CICR. Sulla base dei risultati delle ispezioni il CICR sottoporrà un rapporto confidenziale al Ministro di grazia e giustizia e al Presidente del Tribunale Internazionale.
2. Il Ministro di grazia e giustizia e il Presidente del Tribunale Internazionale dovranno consultarsi sui risultati del rapporto previsto al comma 1. Il Presidente del Tribunale Internazionale potrà successivamente richiedere al Ministro di grazia e giustizia di informarlo di ogni modifica nelle condizioni di detenzione suggerita dal CICR.

Art. 7

Informazione

1. Il Ministro di grazia e giustizia informa tempestivamente il Presidente del Tribunale Internazionale nei seguenti casi:
a) quando il condannato è evaso;
b) quando il condannato è deceduto;
c) due mesi prima della dimissione del condannato per espiazione della pena.
2. Il Presidente del Tribunale Internazionale e il Ministro di grazia e giustizia possono sempre consultarsi sulle questioni relative alle modalità di esecuzione della pena.

Art. 8

Grazia e commutazione della pena

 

1. Se, in applicazione della legge nazionale dello Stato richiesto, il condannato sia ritenuto meritevole di grazia o possa beneficiare di una qualche forma di commutazione della pena, il Ministro di grazia e giustizia ne informa il Cancelliere.
2. Se il Presidente del Tribunale Internazionale, in consultazione con i giudici, considera che la concessione delle misure previste al comma 1 non è opportuna, il Cancelliere ne informa tempestivamente il Ministro di grazia e giustizia che provvede a norma dell'articolo 10 del presente Accordo, disponendo il trasferimento del condannato al Tribunale Internazionale.

Art. 9

Cessazione dell'esecuzione

1. L'esecuzione della sentenza cessa quando:
a) la pena sia stata purgata;
b) il condannato sia deceduto,
c) sia intervenuto provvedimento di grazia;
d) sia stata pronunciata una decisione del Tribunale Internazionale in base al comma 2 del presente articolo.
2. Il Tribunale Internazionale può in ogni momento decidere di richiedere la cessazione dell'esecuzione della sentenza nello Stato richiesto e il trasferimento del condannato in altro Stato o presso il Tribunale internazionale stesso.
3. Le autorità competenti dello Stato richiesto interrompono l'esecuzione della sentenza non appena siano state informate dal Cancelliere di qualsivoglia decisione o misura in virtù della quale la sentenza cessa di essere eseguibile.

Art. 10

Impossibilità di esecuzione della sentenza

Se, in qualsiasi momento successivo alla decisione di dare esecuzione alla sentenza, per qualunque ragione, giuridica o di fatto, l'esecuzione dovesse risultare impossibile, il Ministro di grazia e giustizia notifica prontamente al Cancelliere detta impossibilità. Il Cancelliere prende, quindi, i necessari accordi per il trasferimento del condannato. Le autorità competenti dello Stato richiesto dovranno, comunque, attendere sessanta giorni dalla notificazione, prima di adottare ogni altra misura.

Art. 11

Oneri Finanziari

Il Tribunale Internazionale provvederà alle spese per il trasferimento del condannato verso e dallo Stato richiesto, salvo diverso accordo tra le parti. Saranno a carico dello Stato richiesto tutte le altre spese derivanti dall'esecuzione della sentenza.

Art. 12

Entrata in vigore

L'Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Nazioni Unite riceveranno la notifica da parte del Governo della Repubblica Italiana dell'avvenuto espletamento delle procedure interne.

Art. 13

Durata dell'Accordo

 

1. L'Accordo rimarrà in vigore fino a quando le sentenze del Tribunale Internazionale non siano state eseguite dallo Stato richiesto ai termini e alle condizioni previsti nell'Accordo stesso.
2. Ciascuna delle Parti, previa consultazione, può chiedere la cessazione del l'Accordo dando due mesi di preavviso. L'Accordo non può essere denunciato prima che l'esecuzione delle sentenze alle quali si applica sia stata completata e, laddove applicabile, prima del trasferimento del condannato in applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo stesso. Fatto a L'Aja, il 6 febbraio 1997, in duplice copia in inglese e in italiano, la versione inglese facendo fede, dai sottoscritti, debitamente autorizzati.






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