Legge 26 febbraio 2011, n. 10
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (11G0052) (GU n.47 del 26-2-2011 - Suppl. Ordinario n. 53 ).
Vigente al: 5-12-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato
modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225
All'articolo 2:
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel "Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.





