DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 NOVEMBRE 2000, N. 396
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il provvedimento mira a razionalizzare gli atti ed i procedimenti di stato civile per semplificare e rendere più agevoli gli adempimenti chiesti o spettanti ai cittadini. A tal fine consente, in primo luogo, di delegare le funzioni di ufficiale di stato civile, proprie del Sindaco, anche a dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di appositi corsi organizzati e disciplinati con decreto del Ministro dell'interno. Enuncia le funzioni demandate agli ufficiali di stato civile, che restano sottoposti alla vigilanza dei prefetti e consente la formazione e archiviazione informatica degli atti e dei registri la cui tenuta resta confermata su base annuale.
Istituisce un centro nazionale di raccolta dei supporti informatici contenenti tutti i dati registrati negli archivi informatici comunali. Disciplina gli atti di stato civile formati all'estero, inibendone la trascrizione se contraria all'ordine pubblico. Consente la trascrizione di matrimoni consolari celebrati da cittadini stranieri dinanzi alla loro autorità diplomatica o consolare in Italia, solo se consentito dalle convenzioni tra il loro paese ed il nostro.
Attribuisce alla trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza, funzione certificativa, subordinandolo però alla previa prestazione del giuramento, del quale peraltro, deve essere fatta menzione in sede di trascrizione stessa. In materia di nascita e di riconoscimento di figli naturali, consente di dichiarare detti eventi presso il comune luogo del parto, ovvero presso l'ospedale o presso la casa di cura in cui si è verificato o presso il comune di residenza.
Semplifica la normativa in materia di matrimonio, sia in relazione alla richiesta di pubblicazioni, eliminando, tra l'altro, il relativo registro, sia con riferimento al procedimento di opposizione, attribuendo al decreto del tribunale che decide sulla stessa, efficacia immediata, sia infine, in sede di registrazione dell'atto di matrimonio, consentendo agli sposi, contestualmente alla celebrazione del matrimonio medesimo il riconoscimento dei figli naturali.
Disciplina la materia relativa alle registrazioni e agli atti di morte, prevedendo anche le ipotesi di cremazione e di morte in Italia di cittadini stranieri. Attribuisce al Ministro dell'interno le decisioni sui cambiamenti o aggiunte di cognome, mentre se il cambiamento inserisce un cognome ridicolo o vergognoso o rivelatore di origine naturale ovvero si riferisce solo al nome, la competenza è attribuita al prefetto.






