Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Legge Bossi-Fini)
LEGGE 30 luglio 2002, n.189 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
testo in vigore dal: 10-9-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Art. 1. (Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo
umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS)," sono inserite le seguenti: "delle iniziative umanitarie,
religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a favore delle ONLUS" sono
aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti
all'OCSE;".
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e
di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione
europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della
collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al
contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di
esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti,
nonche' in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa
internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si puo' procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma
2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a
prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.
Art. 2. (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di
seguito denominato "testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998", dopo l'articolo 2,
e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) -
1. E' istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del
presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri
o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' composto dai Ministri
interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un
presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, e' istituito un gruppo
tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti
per gli affari regionali, per le pari opportunita', per il coordinamento delle politiche
comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno,
della giustizia, delle attivita' produttive, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle
politiche agricole e forestali, per i beni e le attivita' culturali, delle comunicazioni, oltre che
da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle
riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti
di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente
testo unico, nonche' degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le
politiche comunitarie, sono definite le modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo
tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Art. 3.
(Politiche migratorie)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3,
al comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono inserite le seguenti: "salva la necessita' di un
termine piu' breve".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4
e' sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei
criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi
l'opportunita', ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno
precedente".
Art. 4. (Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre
mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri
Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorita' diplomatica o consolare
italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero
relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla
normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita' diplomatica o consolare
comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere
motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,
27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false
attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative
responsabilita' penali, l'inammissibilita' della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso
di soggiorno e' sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione all'autorita' di frontiera";
b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Non e' ammesso in Italia lo
straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico
o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per
la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che
risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice
di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina
dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite".
Art. 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 5
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati", sono inserite le seguenti:
", e in corso di validita',";
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici";
c) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di soggiorno" sono inserite le
seguenti: "non rilasciato per motivi di lavoro";
d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rilasciato a seguito della stipula
del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di
soggiorno per lavoro e' quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo' superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove
mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un
anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due
anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per
prestare lavoro stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un
permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale annuale di cui
ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato immediatamente nel caso in cui lo
straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di
permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non puo' avere validita'
superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di
ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di
ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in
via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale
comunicazione e' data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del
permesso di soggiorno non puo' essere superiore a due anni";
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto dallo straniero al questore della
provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis,
lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e
trenta giorni nei restanti casi, ed e' sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi
termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno
e' rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale";
g) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici";
h) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai
tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione
europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno";
i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di
soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti
al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di
soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, e' punito con la reclusione da
uno a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela
di falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un
pubblico ufficiale".
Art. 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 5
e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) -
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di
uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita' di un alloggio per il
lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro
del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che
non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a quanto previsto
dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o
ha sede legale il datore di lavoro o dove avra' luogo la prestazione lavorativa secondo le
modalita' previste nel regolamento di attuazione".
2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede all'attuazione e
all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare
riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo
articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Art. 7.
(Facolta' inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite le seguenti: "e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione
attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,";
b) al comma 4, le parole: "puo' essere sottoposto a rilievi segnaletici" sono sostituite
dalle seguenti: "e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici".
Art. 8.
(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione
dell'ospitante e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 7,
dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".
Art. 9.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
Art. 10.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 11,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine
e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli
sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresi' apposite
misure di coordinamento tra le autorita' italiane competenti in materia di controlli
sull'immigrazione e le autorita' europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai
sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388".
Art. 11. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in violazione delle
disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio
dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del
quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto
anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
La stessa pena si applica quando il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o
utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque
illegalmente ottenuti";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque
o piu' persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata esposta a pericolo
per la sua vita o la sua incolumita';
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare
alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da
impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della
reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice
penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di
pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla
meta' nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata
a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria
nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o
la cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla
consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, dopo le parole:
"609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo 12, commi 3,
3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"";
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella
zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel
trasporto illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla
conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia
di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque
territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in
servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato,
ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina militare nonche' quelle di
raccordo con le attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con
decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto
compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo".
Art. 12. (Espulsione amministrativa)
1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo,
anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero e'
sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorita' giudiziaria, che
puo' negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in
procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del
provvedimento e' sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione delle
esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalita'
di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda
entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla
richiesta di nulla osta, il questore puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta
all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi
dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a
procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la
misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del
nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e' immediatamente comunicato al
questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel
secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13,
13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima
del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione
del reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345
del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di
durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e' ripristinata a norma dell'articolo 307 del
codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo' essere concesso qualora si proceda per uno o
piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
nonche' dall'articolo 12 del presente testo unico";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto nel territorio dello Stato quando il
permesso di soggiorno e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto
il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello
straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento";
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato unicamente il ricorso al
tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto
l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il
tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il
ricorso di cui al presente comma puo' essere sottoscritto anche personalmente, ed e' presentato
anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, e' autenticata dai
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale
rilasciata avanti all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio
a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete";
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:
"13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale
autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di
reingresso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo
straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso
sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis e' sempre consentito l'arresto in flagranza
dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, e' consentito il fermo. In ogni caso
contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo";
h) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
di dieci anni. Nel decreto di espulsione puo' essere previsto un termine piu' breve, in ogni caso
non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel
periodo di permanenza in Italia".
Art. 13. (Esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta
giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita', ovvero l'acquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice";
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza
temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in
violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis e' punito con l'arresto da
sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione
delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno
a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater e' obbligatorio l'arresto
dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione
dell'espulsione, il questore puo' disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo".
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza e' autorizzata la
spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno
2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 14. (Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza
di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi
extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorita'
consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in
presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del
periodo di custodia cautelare o di detenzione".
2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998
e' sostituita dalla seguente: "Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per
l'esecuzione dell'espulsione".
Art. 15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) - 1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando
ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del
codice penale ne' le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico,
puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche se la sentenza non e'
irrevocabile, secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere disposta nei casi in cui la condanna
riguardi uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva e' revocata
dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle
situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua,
non superiore a due anni, e' disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei casi in cui
la condanna riguarda uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 e' il magistrato di sorveglianza, che
decide con decreto motivato, senza formalita', acquisite le informazioni degli organi di polizia
sull'identita' e sulla nazionalita' dello straniero. Il decreto di espulsione e' comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, puo' proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 e' sospesa fino alla decorrenza
dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato
di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio.
L'espulsione e' eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la
modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena e' estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione
di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello
Stato. In tale caso, lo stato di detenzione e' ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica
ai casi di cui all'articolo 19".
Art. 16.
(Diritto di difesa)
1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "Lo straniero" sono inserite le seguenti: "parte offesa ovvero" e dopo la parola: "richiesta" sono inserite le seguenti: "della parte offesa o".
Art. 17. (Determinazione dei flussi di ingresso)
1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di
lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o
nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio";
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate" sono inserite le seguenti:
"ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in
linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un
apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonche'";
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresi' essere predisposti in
base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di
utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di
collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati
extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai
flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacita' di assorbimento del tessuto
sociale e produttivo".
Art. 18. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) -
1. In ogni provincia e' istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno
sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della
provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avra'
luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa per il
lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni,
comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno
dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la
documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu'
persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al
centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per
l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle
disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi
previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore
nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico
richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresi' al
datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito
riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni
dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui
al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie,
rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a
richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli
uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validita'
per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo
gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero
si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia
all'autorita' consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione
qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, e' punito con la sanzione
amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente
il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di
lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato
italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di soggiorno
per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il rilascio
dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla
base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni
avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che
provvede all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno
al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di
lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini
dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a nuovi
lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del
quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di
rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale
maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al
verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto
dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30
marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di
lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di
formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni
e modalita' di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di
riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di
attuazione".
2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresi', allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo".
Art. 19. (Titoli di prelazione)
1. L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Titoli di prelazione) -
1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province
autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province
autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri
in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti
nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivita' di istruzione e
di formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno
dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno
dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al comma 1 sono preferiti nei
settori di impiego ai quali le attivita' si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui
all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione del
presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per
i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".
Art. 20. (Lavoro stagionale)
1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Lavoro stagionale) -
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le
associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta
nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la
richiesta, redatta secondo le modalita' previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni
l'eventuale disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale
offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del
diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non
oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita' da venti giorni ad un massimo di nove
mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento
all'accorpamento di gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi datori di
lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di
precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto
ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro.
Puo', inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le
condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le
regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori
stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le
misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonche' eventuali incentivi
diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari
relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale,
uno o piu' stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso
sia scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12".
Art. 21.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 26,
dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle
disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice
penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del
medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
Art. 22. (Attivita' sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente:
"r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;";
b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle
politiche sociali, e' determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che
svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal CONI con delibera da sottoporre
all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali
di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la
tutela dei vivai giovanili".
Art. 23.
(Ricongiungimento familiare)
1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al
proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale";
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati gravi motivi di salute";
3) la lettera d) e' abrogata;
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta
documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore eta',
autenticata dall'autorita' consolare italiana, e' presentata allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di
dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del
dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la
questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento
richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo' ottenere il
visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui
risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi' il visto di
ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5".
Art. 24. (Permesso di soggiorno per motivi familiari)
1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: "In caso di separazione", sono inserite le seguenti: "In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e".
Art. 25.
(Minori affidati al compimento della maggiore eta')
1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere rilasciato per motivi di
studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore
eta', sempreche' non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non
inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al
momento del compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui al comma 1-bis, che
l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto
per non meno di due anni, ha la disponibilita' di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero
svolge attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita' previste dalla legge
italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo e'
portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo
3, comma 4".
Art. 26. (Accesso ai corsi delle universita')
1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parita' di condizioni con gli
studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un
anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonche' agli stranieri,
ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali
o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni
generali richieste per l'ingresso per studio".
Art. 27. (Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 40,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato agli stranieri non
appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti
vigenti in materia";
c) il comma 5 e' abrogato;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in
possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parita' con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione
delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare
l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero,
acquisto e locazione della prima casa di abitazione".
Art. 28. (Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque
ricorrano, le parole: "ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono
sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio territoriale del Governo" e le parole: "il pretore"
sono sostituite dalle seguenti: "il tribunale in composizione monocratica".
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo
periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente: "Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi
all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza".
3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma
3, le parole da: "o di corrispondente garanzia" fino alla fine del comma sono soppresse.
Art. 29. (Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 30,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), e' immediatamente
revocato qualora sia accertato che al matrimonio non e' seguita l'effettiva convivenza salvo che
dal matrimonio sia nata prole".
Art. 30. (Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)
1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con
l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli
organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione
del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono
assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo
della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unita', anche in deroga ai limiti del
contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto puo' essere
rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di
cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
18 del 1967. Le suddette unita' di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative
ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unita' di
personale di ruolo appartenente alle aree funzionali e' conseguentemente adibito all'espletamento
di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonche' di rilascio dei visti di
ingresso.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il
personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
18 del 1967.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Art. 31. (Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento".
Art. 32. (Procedura semplificata)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 7 e' abrogato;
b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) -
1. Il richiedente asilo non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di
asilo presentata. Esso puo', tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla
definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle
disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei
seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalita' o identita', qualora egli non sia in
possesso dei documenti di viaggio o d'identita', oppure abbia, al suo arrivo nello Stato,
presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non
siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso
nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato
per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in
condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero gia'
destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di
cui al comma 2, lettera a), e' attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito
regolamento.
Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalita' di gestione di
tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione
sara' comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi'
consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza
consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui
all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di
permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sara' comunque consentito
l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi' consentito agli avvocati e agli
organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell'interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter,
e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero e' concesso un permesso di soggiorno
temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) -
1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis e' istituita la
procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato
secondo le modalita' di cui ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui
all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta e'
stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di
identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza,
il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione
territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data
di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i
successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui
all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta e'
stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di
permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286; ove gia' sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in
composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per
consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal
ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria
alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici
giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione.
La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 3, equivale a
rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano e' competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di
Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il
diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta
adeguatamente motivata dello straniero di cui e' disposto il trattenimento in uno dei centri di
identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione
territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. L'eventuale ricorso avverso
la decisione della commissione territoriale e' presentato al tribunale in composizione monocratica
territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze
diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
il richiedente asilo puo' tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere
sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso e'
immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) -
1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui
all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello
status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono
presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia
di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR.
Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.
Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista all'articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del
Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che
sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande
dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei
Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parita', prevale
il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo,
le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di
collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle
commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennita' di qualunque natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di
rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i
successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si
avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono
adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente
all'informazione sulle modalita' di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i
provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali di cui l'Italia e' firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali e' ammesso ricorso al tribunale
ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) -
1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990,
n. 136, e' trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata
"Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione e' presieduta da
un prefetto ed e' composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e da un
dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del
delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresi', un supplente. La
Commissione nazionale, ove necessario, puo' essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni
territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta
di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status
concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalita' di
funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) -
1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e
alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria
possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di
sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di
ogni singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di
contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalita' per la
sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, la
continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal Fondo europeo per i
rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies,
le modalita' e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore
del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo,
del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento,
a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva,
sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano
i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e' affidato, con apposita
convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli
stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei
richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di
cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di
rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali
o internazionali, a carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies.
Art. 1-septies. - (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo) -
1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e
rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002,
gia' destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle gia'
attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di
rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni,
anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio".
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione e' autorizzata la spesa nel limite
massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.
Art. 33.
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad
attivita' di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, puo' denunciare,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di
lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante
presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La
dichiarazione di emersione e' presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per
quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al
primo periodo del presente comma e' limitata ad una unita' per nucleo familiare, con riguardo al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilita':
a) le generalita' del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza
italiana o, comunque, la regolarita' della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di
penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il
contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui
assistenza e' destinato il lavoratore. Tale certificazione non e' richiesta qualora il lavoratore
extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la
prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilita' e
la ricevibilita' della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi
all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione
alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori
extracomunitari cui e' riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del
Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste
dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il
contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma
4.
Il permesso di soggiorno e' rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente
della prova della continuazione del rapporto e della regolarita' della posizione contributiva della
manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo
procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai
sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al
lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina
con proprio decreto i parametri retributivi e le modalita' di calcolo e di corresponsione delle
somme di cui al comma 3, lettera a), nonche' le modalita' per la successiva imputazione delle
stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da
garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio
decreto, determina altresi' le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per
i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma
3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino
prestatori d'opera extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi
dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore
in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, ovvero risultino destinatari
dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione
degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di
eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, e' punito con la
reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 34. (Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della
presente legge, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il
medesimo regolamento sono definite le modalita' di funzionamento dello sportello unico per
l'immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla
direzione provinciale del lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni
regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo,
limitatamente alle seguenti finalita':
a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra
le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gia' realizzati al riguardo o in
via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto
dall'articolo 32, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di
permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il
Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di
emergenza, puo' disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le
disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni
sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Art. 35.
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere)
1. E' istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti
di impulso e di coordinamento delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto
dell'immigrazione clandestina, nonche' delle attivita' demandate alle autorita' di pubblica
sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale e'
preposto un prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle
competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia
delle frontiere, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono
effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione della
Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e'
conseguentemente modificata in "Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle
comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato".
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono
effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Art. 36. (Esperti della Polizia di Stato)
1. Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione
clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, puo' inviare
presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in
qualita' di esperti nominati secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto
dal citato articolo 168 e' aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unita', riservate agli
esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di
778.817 euro per l'anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 37.
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di
Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono altresi' attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonche' degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivita'.
Art. 38. (Norma finanziaria)
1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758
per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32,
valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62
milioni di euro per l'anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Pisanu, Ministro dell'interno
Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli






