Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del
prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro
Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatori il prof. Giuseppe Santaniello e il dott. Mauro Paissan;
Premesso.
1. Finalità del provvedimento.
Le iniziative di propaganda elettorale intraprese da partiti, organismi politici,
comitati promotori, sostenitori e singoli candidati costituiscono un momento
particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.) che
deve però rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone cui si riferiscono le
informazioni utilizzate.
Con l'approssimarsi di una tornata di consultazioni elettorali, l'Autorità ritiene necessario
richiamare l'attenzione sulle garanzie vigenti dopo l'entrata in vigore del Codice in materia di
protezione dei dati personali che ha sostituito la legge n. 675/1996 (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196), e fornire in particolare indicazioni sull'informativa alle persone interessate.
A tal fine, verranno segnalati in questo provvedimento i casi in cui si possono utilizzare
dati personali a fini di propaganda informando gli interessati, ma senza richiedere il loro
consenso, e i casi in cui al contrario il consenso è necessario. Saranno poi evidenziati i diritti
degli interessati di conoscere le modalità di utilizzazione dei dati che li riguardano e di far
interrompere l'attività di propaganda nei propri confronti.
2. Dati tratti da registri o elenchi pubblici.
a) Quando si può prescindere dal consenso.
E' possibile utilizzare dati personali senza il consenso degli interessati per la propaganda
elettorale solo se i dati sono estratti da fonti «pubbliche» nel senso proprio del termine,
ovvero conoscibili da chiunque senza limitazioni.
Questa ipotesi ricorre quando si utilizzano registri, elenchi, atti o documenti che
sono detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso sono liberamente accessibili - senza
discriminazioni - in base ad un'espressa disposizione di legge o di regolamento.
Se non ricorre questa condizione, l'amministrazione o l'ente pubblico che detiene i dati
non può permetterne l'utilizzo a partiti, forze politiche o candidati, dovendo utilizzarli
solo per svolgere funzioni istituzionali e osservando i presupposti e i limiti stabiliti, caso per
caso, da norme generali o speciali contenute anche nel Codice (art. 18, commi 2 e 3,
decreto legislativo citato), che a volte rendono i dati «pubblici» solo per permetterne l'uso per
alcune finalità.
Possono essere ad esempio utilizzate per la propaganda elettorale:
a) le c.d. liste elettorali (ovvero, le liste degli aventi diritto al voto detenute presso i
comuni), le quali «possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina
in materia di elettorato attivo e passivo ... o per il perseguimento di un interesse collettivo o
diffuso» (art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come
modificato dall'art. 177, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003);
b) gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art. 61, comma 2, decreto
legislativo n. 196/2003), e i dati contenuti in taluni registri detenuti dalle camere di commercio;
c) altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo.
Sebbene sia opportuno al riguardo un chiarimento normativo, risultano utilizzabili a fini di
propaganda le seguenti fonti:
l'elenco degli elettori italiani residenti all'estero per le elezioni del Parlamento
europeo (formato sulla base dei dati contenuti nelle liste elettorali e trasmesso agli uffici
consolari: art. 4, commi 1 e 5, decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con legge 3 agosto
1994, n. 483);
le c.d. liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell'Unione europea
(istituite a livello comunale anche in riferimento ai dieci Paesi che vi faranno parte dal 1°
maggio 2004), residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto
alle elezioni del Parlamento europeo (decreto legislativo n. 197/1996; circolare del
Ministero dell'interno 30 dicembre 2003, n. 134, nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5; v.
anche Com. della Commissione europea COM (2003) 174 def. dell'8 aprile 2003);
l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla
predisposizione delle liste elettorali, realizzato unificando i dati dell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE) e degli schedari consolari (art. 5, legge 27 dicembre 2001, n. 459);
l'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l'elezione
del Comitato degli italiani all'estero (Comites), reso pubblico con modalità definite con un
regolamento (articoli 13 e 26, legge 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5, comma 1, legge 27
dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2003, n. 104).
Va comunque segnalato a chi utilizza fonti «pubbliche» la necessità di porre attenzione:
alle modalità prescritte in alcuni casi per accedere ai dati (ad esempio, per identificare il
soggetto che ne ottiene copia);
alla circostanza che i dati siano accessibili al pubblico solo per finalità specifiche.
Non possono ad esempio ritenersi utilizzabili a fini di propaganda le informazioni
sugli studenti ricavabili dalla pubblicazione degli esiti di attività scolastiche, oppure gli
elenchi di immigrati o affetti da determinate malattie o di beneficiari di provvidenze economiche
concesse da amministrazioni comunali a portatori di handicap, invalidi e indigenti, le graduatorie
per il ricovero in istituti di sostegno o in case di cura, le liste di assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli elenchi dei beneficiari di parcheggi riservati a
persone con ridotta capacità motoria;
alle condizioni e ai limiti eventualmente posti per stabilire come utilizzare i dati dopo
averne ottenuta copia. Tale utilizzazione deve poi avvenire sempre in termini compatibili con gli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti e registrati (art. 11, comma 1, lettera b), decreto
legislativo n. 196/2003), e che in alcuni casi è possibile solo se si indica la data della
loro estrazione e l'origine.
Non sono invece utilizzabili per la propaganda elettorale altre fonti della
pubblica amministrazione, quali, ad esempio:
1) atti anagrafici e dello stato civile.
I dati degli iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione non possono essere forniti
in alcun modo a privati per scopi di propaganda elettorale (tantomeno in forma elaborata di
elenchi di intestatari di nuclei familiari), anche se il richiedente è un amministratore locale o
il titolare di una carica elettiva.
Possono rivolgere una motivata richiesta di rilascio di elenchi solo le amministrazioni
pubbliche per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 223/1989). Questa garanzia opera anche nei confronti del comune, il quale
può utilizzare anch'esso i dati anagrafici che detiene solo per usi di pubblica utilità,
anche in caso di comunicazione istituzionale (art. 177 del decreto legislativo n. 196/2003),
sicchè
tali dati non possono essere utilizzati per la propaganda elettorale o per pubbliche
relazioni di carattere personale.
Anche gli atti dello stato civile sono soggetti ad un regime ben diverso da quello delle
liste elettorali (art. 450 del codice civile; decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000)
e non possono quindi ritenersi «pubblici» nel senso proprio del termine sopra indicato;
2) dati tratti dalle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi.
Le liste elettorali di sezione già utilizzate nei singoli seggi e sulle quali sono
stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato non possono essere utilizzate a fini di
propaganda. Tali liste contengono dati particolari a volte sensibili (idonei a rivelare l'effettiva
partecipazione dei cittadini alle votazioni o, in tutto o in parte, a particolari
consultazioni), e sono verificabili da ogni cittadino entro quindici giorni dal deposito in
cancelleria, solo per il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali (art. 62 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico delle leggi
per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, applicabile anche
alle elezioni regionali ex art. 1, comma 6, legge 17 febbraio 1968, n. 108). A
tali liste non è applicabile nè la disciplina di cui al citato art. 51 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 223/1967, nè il diritto di accesso riconosciuto ai
titolari di cariche elettive ai fini dell'espletamento del relativo mandato;
3) dati annotati da scrutatori e rappresentanti di lista.
Scrutatori e rappresentanti di lista, nell'esercitare funzioni affidate o consentite dalla
legge e connesse al regolare svolgimento delle operazioni di voto, possono venire a conoscenza di
dati anche sensibili (quali quelli relativi a coloro che hanno votato o meno presso una
determinata sezione), da trattare con ogni opportuna cautela anche a garanzia della libertà
e segretezza del voto, soprattutto nei casi in cui (come i referendum abrogativi o le
votazioni di ballottaggio) la partecipazione al voto o l'astensione puo' evidenziare di per
sè una particolare opzione politica. In particolare, tali soggetti non possono compilare elenchi di
persone astenutesi dal voto, specie al fine di invitarle a votare in successivi appuntamenti
elettorali;
4) schedari istituiti presso gli uffici consolari.
Ai dati anagrafici dei cittadini iscritti negli schedari istituiti presso gli uffici
consolari ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 200/1967,
possono ritenersi applicabili le disposizioni sul rilascio degli atti anagrafici, che prevedono la
possibilità di rilasciare elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente
unicamente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata
richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità.
3. Casi equiparati ai registri pubblici: elenchi telefonici.
La disciplina degli elenchi telefonici, cartacei ed elettronici, è stata oggetto
di recenti modifiche che hanno mutato in radice la loro natura in attuazione di norme comunitarie.
Il nuovo regime sarà attuato prevedibilmente nella seconda metà del 2004 e la propaganda sarà
possibile in futuro solo nei confronti di chi vi acconsenta.
Nel frattempo, gli elenchi della telefonia fissa (e non anche quelli della telefonia mobile)
restano utilizzabili per la propaganda elettorale solo mediante invio di posta ordinaria o
chiamate telefoniche effettuate da un operatore, a meno che gli interessati si siano opposti
(cfr. articoli 55 e 75 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).
4. Propaganda lecita con il consenso.
Fuori dei predetti casi, benchè la propaganda elettorale abbia una sua specificità
rispetto alla comunicazione commerciale e di marketing, non è possibile effettuarla senza un
consenso preventivo e specifico dell'interessato, basato su un'informativa che evidenzi
chiaramente l'utilizzo dei dati a tale fine (e sia espresso in forma scritta se, come si
vedrà, i dati hanno natura sensibile), in particolare quando si ricorre ai seguenti mezzi:
a) invio di fax;
b) invio di messaggi Sms e Mms;
c) chiamate telefoniche senza l'intervento di un operatore. Ci si riferisce all'utilizzo di
sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate senza l'intervento, caso per
caso, di un operatore;
d) chiamate di ogni tipo a terminali di telefonia mobile.
Il regime transitorio menzionato per la telefonia fissa non riguarda la telefonia mobile.
Senza il consenso preventivo e informato dell'abbonato, o del reale ed unico
utilizzatore della scheda di traffico prepagato, non è lecito effettuare chiamate vocali di
propaganda a terminali mobili, automatizzate e non, o inviare - anche in questo caso - messaggi Sms
o Mms anche tramite siti web.
La volontà dell'interessato deve essere manifestata prima della chiamata o del
messaggio e non può essere elusa inviando senza consenso un primo messaggio con il quale si
chieda di aderire all'invio di ulteriori messaggi di propaganda.
Il consenso deve essere espresso in forma chiara (specificando la finalità di propaganda
specie quando è richiesto con una formula ampia, riferita anche a scopi commerciali e di
marketing) e «positiva» (anzichè con una modalità di silenzio-assenso);
e) indirizzi di posta elettronica.
Gli indirizzi di posta elettronica recano dati personali che non rientrano tra le fonti
«pubbliche» liberamente accessibili da chiunque e sono utilizzabili solo sulla base di un libero
consenso (articoli 24 e 130 del decreto legislativo n. 196/2003; v. provv. del Garante 29 maggio
2003 sul c.d. spamming, in
www.garanteprivacy.it).
Il consenso è necessario anche quando gli indirizzi o altri dati personali:
sono ricavati da pagine web;
sono formati ed utilizzati automaticamente con un software senza l'intervento di un
operatore, oppure in mancanza di una verifica della loro attuale attivazione o dell'identità
del destinatario;
quando gli indirizzi non sono registrati dopo l'invio dei messaggi.
La circostanza che gli indirizzi di posta elettronica possano essere reperiti con una certa
facilità in Internet non comporta il diritto di utilizzarli liberamente per inviare messaggi di
qualunque genere.
Il principio del consenso si applica anche per:
i dati di utenti che prendono parte a forum o newsgroup, resi conoscibili in Internet
per partecipare ad una determinata discussione e che non sono utilizzabili per fini
diversi senza un
consenso specifico (art. 11, comma 1, lettere a) e b), decreto legislativo n.
196/2003);
gli indirizzi compresi nella lista «anagrafica» di abbonati ad un Internet provider, o
pubblicati su siti web per specifici fini di informazione aziendale, comunicazione
commerciale o attività istituzionale od associativa;
comunicazioni inviate a gestori anche privati di siti web utilizzando gli indirizzi
pubblicati sugli stessi siti, o che sono reperibili consultando gli elenchi dei soggetti che hanno
registrato i nomi a dominio;
f) iscritti ad associazioni politiche o a partiti.
L'utilizzazione da parte di partiti o associazioni politiche di dati relativi a loro
iscritti, a simpatizzanti o a partecipanti ad iniziative politiche in occasione delle quali si
raccolgano informazioni sul loro conto (come pure di dati acquisiti sottoscrivendo petizioni,
proposte di legge, richieste di referendum o raccolte di firme), comporta un trattamento di dati
personali «sensibili».
In questi casi il consenso specifico deve essere manifestato per iscritto.
Quando il consenso è raccolto all'atto di adesione all'organizzazione, occorre
un'idonea informativa collegata ad un chiaro contesto interno risultante dallo statuto o da
altri atti dell'organizzazione noti agli interessati (v. comunicato stampa del Garante del 16
ottobre 1997, in Bollettino n. 2, p. 82). Particolare attenzione va prestata poi alla chiarezza
dell'informativa e alla formula di consenso presenti su siti web che raccolgano dati sensibili di
aderenti o simpatizzanti anche ai fini dell'invio di newsletter a contenuto politico.
Se i dati sono acquisiti nell'ambito di altri eventi politici, l'informativa deve evidenziare
parimenti con chiarezza l'utilizzazione dei dati che si prevede in aggiunta alle finalità
perseguite in via principale (ad esempio, nel caso in cui si intenda comunicare i dati a singoli
candidati o a comitati elettorali delle medesime formazioni politiche).
Ogni eventuale comunicazione ad altri soggetti (organizzazioni di simpatizzanti, enti,
associazioni, società e persone fisiche non direttamente connesse all'attività del titolare del
trattamento), indipendente ed ulteriore rispetto alle finalità della raccolta dei dati, deve
essere basata su un consenso distinto da quello previsto per il predetto trattamento «principale»;
g) utenti o aderenti a organizzazioni non politiche.
Quando si presta un'attività (ad esempio, assicurativa) o un servizio (ad esempio, presso
una casa di cura) o si svolge un'attività associativa no-profit a scopo diverso da quello
politico, non è lecito utilizzare indirizzari o altri dati personali per propagandare candidati
interni alla società, all'ente o all'associazione o da questi sostenuti (v. provv. Garante
del 5 ottobre 1999 e del 9 ottobre 2000, in Bollettino n. 14/15, p. 17 s.).
L'utilizzazione a fini di propaganda dei dati relativi agli iscritti ad associazioni
sindacali, professionali, sportive e di categoria che non abbiano un'espressa connotazione
politica, è possibile solo quando ricorrono le seguenti condizioni:
venga disposta legittimamente in base all'ordinamento interno;
le modalità di utilizzo dei dati a fini di propaganda siano compatibili con gli scopi
principali perseguiti dall'associazione o altro organismo;
sia prevista specificamente nell'informativa resa agli iscritti al momento dell'adesione o
del suo rinnovo.
5. Dati acquisiti nell'esercizio di un mandato.
I titolari di alcune cariche elettive, nel corso del mandato e sulla base di
specifiche disposizioni volte a favorire il suo pieno esercizio, possono venire lecitamente a
conoscenza di dati personali (cfr., ad esempio, art. 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267: cfr. anche parere del 20 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 7 ss. e del 7 marzo 2001, in
Bollettino n. 18, p. 24) da utilizzare anche a fini di trasparenza e buon andamento, per scopi
pertinenti all'esercizio del mandato che possono rendere legittimo anche un eventuale contatto con
gli interessati.
E' in questo quadro illegittima l'eventuale richiesta di ottenere dagli uffici
dell'amministrazione o dell'ente la comunicazione di intere basi di dati, oppure la
formazione di appositi elenchi «dedicati» da utilizzare per la propaganda anche dopo la
scadenza dal mandato.
Possono al contrario essere utilizzati i dati personali raccolti direttamente dal
titolare della carica elettiva, nel quadro delle relazioni interpersonali con cittadini ed
elettori.
6. Uso di dati raccolti da terzi.
Diversi interessati divengono consapevoli solo a seguito di una loro contestazione
che il consenso espresso in precedenza in modo generico è stato utilizzato anche per attività
di propaganda elettorale.
Il candidato o l'organismo politico, quando acquisisce i dati da un privato che li ha
raccolti in base a formule di consenso vaghe, riferite a scopi di vario tipo non meglio
precisati (spesso, prevalentemente di tipo commerciale), ha l'onere di verificare in modo
adeguato - anche con modalità a campione e avvalendosi della figura del mandatario
elettorale: cfr. art. 7, legge 10 dicembre 1993, n. 515 - che gli interessati siano
stati informati in modo specifico e abbiano prestato un consenso idoneo, che è validamente
espresso solo se è manifestato «specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato ... e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 13» del
Codice (art. 23, comma 3, decreto legislativo n. 196/2003).
Tale consenso deve essere manifestato liberamente, in forma differenziata rispetto
alla prestazione di beni e servizi, in modo esplicito e documentato per iscritto: altrimenti,
il trattamento è illecito e i dati sono inutilizzabili (art. 11, comma 2, decreto legislativo
n.196/2003).
Sull'organismo politico o candidato grava altresì l'onere di verificare - anche avvalendosi
del predetto mandatario - che l'informativa sia fornita in caso di servizi di propaganda
curati da terzi che inviino lettere o messaggi di propaganda utilizzando fonti conoscitive
accessibili a chiunque.
7. Informativa agli interessati.
Chi effettua attività di propaganda elettorale, anche se utilizza dati «pubblici»
nel senso proprio del termine, deve fornire agli interessati la prevista informativa (art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003).
Si può adempiere a tale obbligo anche attraverso un'informazione sintetica, ma efficace, ed
utilizzando, a titolo esemplificativo, una formula di tenore analogo al seguente:
«I dati che ci ha fornito liberamente (oppure: che sono stati estratti da ...) sono
utilizzati da ... solo a fini di propaganda elettorale, anche con strumenti informatici e non
saranno comunicati a terzi (eventuale: salvo che all'organizzazione che cura le spedizioni). Può in
ogni momento accedere ai dati, opporsi al loro trattamento o chiedere di integrarli, rettificarli o
cancellarli, rivolgendosi a ......... (indicare almeno un responsabile del trattamento, se è stato
designato).».
Questa informativa deve essere inserita nel materiale di propaganda caratterizzato da lettere
o da messaggi di posta elettronica.
Analoghe formule sintetiche possono essere utilizzate in caso di chiamate a numeri estratti
da elenchi telefonici, fornendo all'inizio della conversazione un'informativa che indichi subito
chi effettua la propaganda, la finalità della chiamata e i diritti del ricevente.
Chi effettua propaganda, qualora non ritenga di inviare il predetto materiale potrebbe:
estrarre i dati da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da
chiunque senza contattare tutti gli interessati;
oppure, potrebbe inviare materiale propagandistico di dimensioni ridotte che, a differenza di
una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non permetta di inserire efficacemente
un'idonea informativa anche di tenore sintetico.
Limitatamente a questi ultimi due casi, il Garante ritiene proporzionato rispetto ai
diritti degli interessati sollevare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di
propaganda elettorale dall'obbligo di fornire l'informativa. Ciò solo per le consultazioni della
primavera del 2004 conformemente a quanto già provveduto con il provvedimento del 7 febbraio
2001 (nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, p. 65).
Questa misura evita anche che in un breve arco di tempo un alto numero di interessati riceva
un elevato numero di informative analoghe da parte di più soggetti impegnati nella campagna
elettorale e che utilizzano le medesime fonti conoscitive, in particolare le liste elettorali
comunali.
La disciplina applicabile (art. 13, commi 4 e 5, lettera c), del decreto legislativo n.
196/2003) affida al Garante il compito di verificare se l'informativa comporti un impiego di
mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato, considerata la possibilità di prescrivere
altre misure appropriate. La manifesta sproporzione può ravvisarsi caso per caso o in relazione a
settori generali o tipi di trattamento.
Nel caso dell'attività di propaganda elettorale oggetto del presente provvedimento,
l'integrale adempimento agli obblighi di informativa agli interessati può essere considerato
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, quando la persona cui si riferiscono i dati estratti
da fonti pubbliche accessibili a chiunque non è contattata da chi utilizza i dati, oppure
riceve materiale di propaganda che non permette un agevole inserimento dell'informativa.
Nel caso in cui, invece, l'interessato è contattato mediante l'invio di lettere, oppure
di messaggi per posta elettronica, l'informativa - secondo la predetta formula - può essere
inserita nella lettera o nel messaggio, anzichè essere inviata all'atto della registrazione
«interna» dei dati.
Resta fermo l'obbligo di informativa nel caso in cui i dati siano acquisiti direttamente
presso l'interessato, anzichè da fonti pubbliche conoscibili da chiunque.
8. Misure di sicurezza ed altri adempimenti.
Ciascun partito, movimento o comitato elettorale, nonostante non debba notificare
al Garante il trattamento dei dati (cfr. articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.
196/2003), è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui agli articoli 29 e 30 del Codice in ordine
all'individuazione e alla designazione degli incaricati del trattamento e degli eventuali
responsabili, ad adottare idonee misure di sicurezza per i trattamenti di dati cartacei e
automatizzati e, comunque, quelle «minime» (articoli 31, 33, 34, 35 e allegato b) del decreto
legislativo n. 196).
Restano ferme le specifiche prescrizioni che limitano la propaganda elettorale per talune
consultazioni dopo la chiusura della campagna elettorale (v., ad esempio, art. 2, della legge n.
515/1993).
9. Garanzie per gli interessati.
La possibilità che l'interessato non debba acconsentire all'uso dei dati per
finalità di propaganda elettorale, o possa non ricevere alle condizioni sopra indicate un'apposita
informativa, non lo priva delle garanzie previste dal Codice come quella di chiedere al titolare
del trattamento se vi sono dati che lo riguardano, di conoscerne il contenuto in modo
intelligibile, l'origine, ecc.
L'interessato può opporsi in ogni momento al trattamento dei dati e, in particolare,
alla propaganda, anche quando abbia manifestato un consenso.
Tali richieste obbligano i titolari del trattamento a darvi riscontro e, in caso di
opposizione, a non recapitare più all'opponente ulteriori messaggi anche in occasione
di successive campagne.
Qualora il titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo ad una richiesta di
esercizio dei diritti di cui al predetto art. 7, l'interessato può rivolgersi all'autorità
giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante con le modalità previste dagli
articoli 142 s. del decreto legislativo n. 196/2003.
10. Uso dei dati decorso il periodo di esonero.
Decorsa la data del 30 giugno 2004, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati potranno continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque per finalità di propaganda elettorale o di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 settembre 2004 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice. Diversamente, i dati dovranno essere cancellati o distrutti non oltre la medesima data. Tali considerazioni non riguardano dati per i quali gli interessati siano stati invece informati nei termini sopra indicati.
Tutto ciò premesso il Garante:
a) segnala ai titolari di trattamento interessati, ai sensi dell'art. 154, comma
1, lettera c), del decreto legislativo n. 196/2003,la necessità di conformare il trattamento
ai principi richiamati nel presente provvedimento;
b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003, dispone che partiti
e movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati i quali trattino dati
personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque
per esclusive finalità di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica in
occasione delle consultazioni elettorali del primo semestre del 2004, possano astenersi
dall'informare gli interessati alle condizioni indicate in motivazione;
c) dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2004
Il presidente: Rodotà
Il segretario generale: Buttarelli






