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Decreto 21 giugno 2006, n. 244

IL MINISTRO DELL'INTERNO

    Visti  gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2, e 181, comma 1, lettera a)  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia  di  protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Considerata  la necessita' di provvedere ad individuare i tipi di dati sensibili e giudiziari   trattati   dall'Amministrazione dell'interno  e  le finalita' di interesse pubblico perseguite, fatti salvi  i  trattamenti effettuati ai sensi dell'articolo 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
    Ritenuta  la necessita' di provvedere ad individuare, altresi', i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati dal «Fondo di assistenza per  il  personale  della  pubblica  sicurezza»,  istituito con legge 12 novembre  1964, n. 1279 e dall"'«Opera nazionale di assistenza per il  personale  del  Corpo nazionale dei Vigili del fuoco"», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, posti sotto la vigilanza del Ministero dell'interno;
    Acquisite  le  indicazioni dei titolari degli Uffici centrali del Ministero dell'interno e delle Prefetture - - Uffici territoriali del Governo;
    Considerato    che    possono   spiegare   effetti   maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoche'  interamente  mediante  i  siti  web o volte a definire in forma   completamente  automatizzata  profili  o  personalita'  degli interessati,  le  interconnessioni  e  i raffronti tra banche di dati gestite  da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche' la comunicazione dei dati a terzi;
    Ritenuto   necessario   indicare   analiticamente   nelle  schede allegate,  con  riferimento  alle  predette  operazioni,  quelle  che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato ed  in  particolare  le  operazioni  di  comunicazione  a  terzi,  di interconnessione, raffronti e diffusione;
    Ritenuto,   altresi',   di   indicare   sinteticamente  anche  le operazioni  ordinarie che questa Amministrazione deve necessariamente svolgere  per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate   per   legge  (operazioni  di  raccolta,  registrazione, organizzazione,     conversazione,    consultazione,    elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
  Verificato,  per  quanto  concerne  i  trattamenti di cui sopra, il rispetto  dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice  in  materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento  alla  pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati  sensibili  e  giudiziari  utilizzati  rispetto  alle  finalità perseguite,  all'indispensabilita'  delle  predette operazioni per il perseguimento   delle   finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico individuate  per  legge,  nonche'  all'esistenza  di  fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;
    Considerato  che  le  disposizioni  di  legge, citate nella parte descrittiva delle fonti normative delle allegate schede, si intendono come recanti le successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati   personali   del  30 giugno  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005;
    Vista   l'autorizzazione   n.  7/2005  al  trattamento  dei  dati giudiziari  da  parte  di  privati,  di  enti pubblici economici e di soggetti  pubblici,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 2, del 3 gennaio 2006;
    Acquisito  in  data  28 aprile  2006 il parere del Garante per la protezione  dei  dati  personali  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 196/2003;
    Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2006, n. 5367/06;
    Visto  il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilasciato con nota n. 5306 del 14 giugno 2006;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto del regolamento

    Il  presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari  e le operazioni eseguibili da parte dell'Amministrazione dell'interno nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonchè dal «Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza», istituito con legge 12 novembre 1964, n. 1279 e dall"'«Opera  nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale  dei Vigili del fuoco"» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione  competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti  del  Presidente della Repubblica  e  sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato  con  decreto del  Presidente della  Repubblica 28 dicembre 1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato  il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si  riporta  il testo degli articoli 20, commi 2 e 3, 21,  comma 2,  22,  53,  154,  comma 1, lettera. g), e 181, comma 1,  lettera a),  del  decreto  legislativo  30 giugno 2003,  n.  196  (Codice  in  materia di protezione dei dati personali):
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di  dati  sensibili  e  di  operazioni  eseguibili,  il trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di dati  e  di  operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  22, con atto di natura  regolamentare  adottato  in  conformita'  al parere  espresso  dal  Garante  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo».
3.  Se  il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di legge i  soggetti  pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle  demandate  ai  medesimi  soggetti  dalla legge, che perseguono  finalita' di rilevante interesse pubblico e per le  quali  è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il  trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede  altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.».
«2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

«Art.  22  (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari).   - 

1.  I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalita volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignita dell'interessato.
2.  Nel  fornire  l'informativa  di  cui  all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che  prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3.  I  soggetti  pubblici  possono trattare solo i dati sensibili   e   giudiziari   indispensabili   per  svolgere attivita'  istituzionali  che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4.  I  dati  sensibili  e  giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5.    In    applicazione    dell'art.    11,   comma 1, lettere c), d)   ed e),   i  soggetti  pubblici  verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonchè  la  loro  pertinenza, completezza,  non  eccedenza  e  indispensabilita' rispetto alle  finalita'  perseguite  nei  singoli  casi,  anche con riferimento  ai  dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.  Al  fine  di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti  loro  attribuiti,  i  soggetti  pubblici  valutano specificamente  il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati  che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li contiene.  Specifica attenzione e' prestata per la verifica dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili e giudiziari  riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6.  I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri   o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio di strumenti  elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di  altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati  trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita'.
7.  I  dati  idonei  a rivelare lo stato di salute e la vita  sessuale  sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalita' che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di cui  al  comma 6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi, registri  o  banche  di  dati  senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8.  I  dati  idonei  a  rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9.    Rispetto   ai   dati   sensibili   e   giudiziari indispensabili  ai  sensi  del comma 3, i soggetti pubblici  sono  autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento   indispensabili  per  il  perseguimento  delle finalita'  per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10.  I  dati  sensibili e giudiziari non possono essere trattati  nell'ambito  di  test  psico-attitudinali volti a definire  il profilo o la personalita' dell'interessato. Le operazioni  di  raffronto  tra dati sensibili e giudiziari, nonche'  i  trattamenti  di  dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11.  In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al  comma 10,  se  effettuati utilizzando banche di dati di diversi  titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili e  giudiziari,  sono  ammessi  solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12.  Le  disposizioni  di  cui  al presente art. recano principi   applicabili,   in   conformita'   ai  rispettivi ordinamenti,  ai  trattamenti disciplinati dalla Presidenza della  Repubblica,  dalla  Camera  dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

«Art.   53   (Ambito   applicativo   e   titolari   dei trattamenti).   - 

1.  Al  trattamento  di  dati  personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a  confluirvi  in  base  alla  legge,  ovvero  da organi di pubblica  sicurezza o altri soggetti pubblici per finalita' di   tutela   dell'ordine   e   della  sicurezza  pubblica, prevenzione,   accertamento   o   repressione   dei  reati, effettuati  in  base  ad espressa disposizione di legge che preveda  specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
 a) articoli 9,  10,  12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente  codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.».

«Art.  154  (Compiti).  - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche  disposizioni,  il  Garante,  anche  avvalendosi dell'Ufficio  e  in  conformita'  al presente codice, ha il compito di:
 a) - f) (omissis);
 g) esprimere pareri nei casi previsti;».

Art.  181  (Altre disposizioni transitorie). -

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei   tipi   di   dati  e  di  operazioni  ai  sensi  degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove mancante, entro il 31 dicembre 2006.».
- Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
3. Con  decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
- La   legge   12 novembre   1964,   n.   1279,   reca:
«Istituzione  del  Fondo  di assistenza per il personale di pubblica sicurezza».
- Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,  n.  630, reca: «Opera Nazionale di Assistenza per il personale   dei   Servizi  antincendi  e  della  Protezione civile».
- Il   provvedimento   generale   del  Garante  per  la protezione   dei   dati   personali,   del  30 giugno  2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 170 del 23 luglio  2005),  reca:  «Trattamento  dei  dati sensibili nella pubblica amministrazione».
Note all'art. 1:
- Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedi nelle note alle premesse.
 - Per  l'argomento  della  legge  12 novembre  1964, n. 1279, vedi nelle note alle premesse.
- Per   l'argomento  del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, vedi nelle note alle premesse.

Art. 2. Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

    1.  Le schede, di cui agli allegati contraddistinti dai numeri da 1  a  28,  sono  parte  integrante  del  presente  regolamento.  Esse identificano  i  tipi  di  dati  sensibili  e  giudiziari  per cui e' consentito  il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in  riferimento  alle  specifiche  finalita'  di  rilevante interesse pubblico  perseguite  nei  singoli  casi  ed  individuate nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    2.  I  dati  sensibili  e  giudiziari  individuati  dal  presente regolamento  sono  trattati  previa  verifica  della loro pertinenza, completezza  e  indispensabilita'  rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
    3.  Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se  indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in  volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse  pubblico  specificate  e  nel  rispetto delle disposizioni rilevanti  in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
    4.  I  raffronti  e le interconnessioni con le altre informazioni sensibili  e  giudiziarie  detenute dall'Amministrazione dell'interno sono   consentite   soltanto   previa  verifica  della  loro  stretta indispensabilita'  nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che  ne  giustificano  l'effettuazione.  Le  predette  operazioni, se effettuate  utilizzando  banche  di  dati  di  diversi  titolari  del trattamento,  nonche'  la  diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono  ammesse  esclusivamente  previa  verifica  della  loro  stretta indispensabilita' nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.
    5.  Sono  inutilizzabili  i  dati  trattati  in  violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
      Roma, 21 giugno 2006
                                                   Il Ministro: Amato

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 266

     
                  Nota all'art. 2:
              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 30 giugno
          2003, n. 196, vedi nelle note alle premesse.

     
                                                             Allegato

      ----> Vedere allegato da pag. 7 a pag. 35 del S.O. <----






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