Decreto 21 giugno 2006, n. 244
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visti gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2, e 181,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia
di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Considerata la necessita' di provvedere ad individuare i tipi di
dati sensibili e giudiziari trattati dall'Amministrazione
dell'interno e le finalita' di interesse pubblico perseguite, fatti salvi i
trattamenti effettuati ai sensi dell'articolo 53 del Codice in materia di protezione dei dati
personali;
Ritenuta la necessita' di provvedere ad individuare, altresi', i
tipi di dati sensibili e giudiziari trattati dal «Fondo di assistenza per il
personale della pubblica sicurezza», istituito con legge 12 novembre
1964, n. 1279 e dall"'«Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco"», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,
n. 630, posti sotto la vigilanza del Ministero dell'interno;
Acquisite le indicazioni dei titolari degli Uffici centrali
del Ministero dell'interno e delle Prefetture - - Uffici territoriali del Governo;
Considerato che possono
spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni
svolte, in particolare, pressoche' interamente mediante i siti web o
volte a definire in forma completamente automatizzata profili o
personalita' degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra
banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e
giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche' la comunicazione dei dati a
terzi;
Ritenuto necessario indicare
analiticamente nelle schede allegate, con riferimento
alle predette operazioni, quelle che possono spiegare effetti maggiormente
significativi per l'interessato ed in particolare le operazioni
di comunicazione a terzi, di interconnessione, raffronti e diffusione;
Ritenuto, altresi', di
indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questa
Amministrazione deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante
interesse pubblico individuate per legge (operazioni di
raccolta, registrazione, organizzazione,
conversazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Verificato, per quanto concerne i trattamenti di cui
sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice
in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla
pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati sensibili e
giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite,
all'indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento
delle finalita' di rilevante interesse pubblico
individuate per legge, nonche' all'esistenza di fonti normative
idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;
Considerato che le disposizioni di legge,
citate nella parte descrittiva delle fonti normative delle allegate schede, si intendono come
recanti le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei
dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005;
Vista l'autorizzazione n. 7/2005
al trattamento dei dati giudiziari da parte di
privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2, del 3
gennaio 2006;
Acquisito in data 28 aprile 2006 il parere del
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell'art. 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 196/2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2006, n. 5367/06;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
rilasciato con nota n. 5306 del 14 giugno 2006;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell'Amministrazione dell'interno nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonchè dal «Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza», istituito con legge 12 novembre 1964, n. 1279 e dall"'«Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco"» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2,
22, 53, 154, comma 1, lettera. g), e 181, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali):
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse
pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di
operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in
riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite
nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art.
22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al
parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma
1, lettera g), anche su schemi tipo».
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente
da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante interesse
pubblico e per
le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi'
a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.».
«2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei
dati giudiziari.».
«Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari). -
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari secondo modalita volte a prevenire violazioni dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignita dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i
compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per
svolgere attivita' istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati
sensibili e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilita' rispetto alle
finalita' perseguite nei singoli casi, anche con riferimento
ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche
a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li
contiene. Specifica attenzione e' prestata per la verifica dell'indispensabilita'
dei dati
sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o
banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura
o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che,
considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono
di identificare gli interessati solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalita' che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di cui al
comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri
o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono
essere diffusi.
9. Rispetto ai dati
sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma
3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello
svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati
nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la
personalita' dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e
giudiziari, nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi
dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10,
se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonche' la diffusione dei
dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente art. recano
principi applicabili, in conformita' ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della
Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.».
«Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti). -
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal
Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati
destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da
organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalita' di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda
specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39
a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici,
e i relativi titolari.».
«Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi
dell'Ufficio e in conformita' al presente codice, ha il compito di:
a) - f) (omissis);
g) esprimere pareri nei casi previsti;».
Art. 181 (Altre disposizioni transitorie). -
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede
di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi
di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20,
commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove mancante, entro il 31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di
«regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
- La legge 12 novembre 1964, n.
1279, reca:
«Istituzione del Fondo di assistenza per il personale di pubblica
sicurezza».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, reca:
«Opera Nazionale di Assistenza per il personale dei Servizi
antincendi e della Protezione civile».
- Il provvedimento generale del Garante
per la protezione dei dati personali,
del 30 giugno 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 170 del 23
luglio 2005), reca: «Trattamento dei dati sensibili nella pubblica
amministrazione».
Note all'art. 1:
- Per l'argomento del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
vedi nelle note alle premesse.
- Per l'argomento della legge 12 novembre 1964, n. 1279,
vedi nelle note alle premesse.
- Per l'argomento del Presidente della Repubblica 30
giugno 1959, n. 630, vedi nelle note alle premesse.
Art. 2. Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
1. Le schede, di cui agli allegati contraddistinti dai
numeri da 1 a 28, sono parte integrante del
presente regolamento. Esse identificano i tipi di dati
sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo trattamento,
nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche
finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei
singoli casi ed individuate nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati sensibili e giudiziari
individuati dal presente regolamento sono trattati previa
verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto
alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la
raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e
diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo
svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle
rilevanti finalita' di interesse pubblico specificate e nel rispetto
delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. I raffronti e le interconnessioni con le altre
informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'Amministrazione dell'interno
sono consentite soltanto previa verifica
della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi ed indicazione scritta dei
motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette
operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di
diversi titolari del trattamento, nonche' la diffusione di dati
sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica
della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con
le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.
5. Sono inutilizzabili i dati trattati
in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 giugno 2006
Il Ministro: Amato
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 266
Nota all'art. 2:
- Per
l'argomento del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, vedi nelle note alle
premesse.
Allegato
----> Vedere allegato da pag. 7 a pag. 35 del S.O. <----






