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DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n.29

DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n.29
Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300,
concernenti gli Uffici territoriali del Governo


testo in vigore dal: 21-2-2004

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione  del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Acquisito  il  parere  della Commissione parlamentare bicamerale di cui  all'articolo 5  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  in  data 14 gennaio 2004;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Modifiche  all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

1.  L'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  11  (Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo). - 1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
2.  La  Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le  proprie  funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attivita' amministrativa  degli  uffici  periferici dello Stato e garantisce la leale  collaborazione  di  detti  uffici con gli enti locali. Sono in ogni  caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 10 della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  ai  fini  di  cui al comma 2, il Prefetto, titolare   della  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo,  e' coadiuvato  da  una  conferenza  provinciale permanente, dallo stesso presieduta   e  composta  dai  responsabili  di  tutte  le  strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attivita' nella  provincia  nonche'  da  rappresentanti  degli  enti locali. Il Prefetto  titolare  della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel  capoluogo della regione e' altresi' coadiuvato da una conferenza permanente  composta  dai  rappresentanti delle strutture periferiche regionali   dello   Stato,  alla  quale  possono  essere  invitati  i rappresentanti della regione.
4.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  coordinamento previste dai commi 2  e 3  il  Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con   interventi  diretti,  puo'  richiedere  ai  responsabili  delle strutture   amministrative  periferiche  dello  Stato  l'adozione  di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualita' dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione  con  le  autonomie  territoriali. Nel caso in cui non vengano  assunte  nel  termine  indicato le necessarie iniziative, il Prefetto,  previo  assenso  del Ministro competente per materia, puo' provvedere  direttamente,  informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.
5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  i  Ministri, nell'esercizio   del  potere  di  indirizzo  politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti.
6.  Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  si  provvede ad adottare le disposizioni   per   l'attuazione   del   presente   articolo  e  per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente.».

Art. 2.
Abrogazioni


1.  Sono  abrogati  gli articoli 47, comma 2, e 47-quater, comma 2, del   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive modificazioni.


Art. 3.
Disposizioni finali


1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Mazzella,   Ministro  per  la  funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  






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