DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n.29
DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n.29
Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300,
concernenti gli Uffici territoriali del Governo
testo in vigore dal: 21-2-2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione
del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in
data 14 gennaio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo). - 1. La
Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le
proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attivita' amministrativa
degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione
di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso fatte salve le competenze
spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge
5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il
Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo, e' coadiuvato da una conferenza provinciale permanente,
dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di
tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro
attivita' nella provincia nonche' da rappresentanti degli enti
locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
nel capoluogo della regione e' altresi' coadiuvato da una conferenza permanente
composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali
dello Stato, alla quale possono essere invitati i
rappresentanti della regione.
4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai
commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia
con interventi diretti, puo' richiedere ai
responsabili delle strutture amministrative periferiche dello
Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualita'
dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione
con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte
nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo
assenso del Ministro competente per materia, puo' provvedere direttamente,
informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ed i Ministri, nell'esercizio del potere di
indirizzo politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti.
6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adottare le
disposizioni per l'attuazione del
presente articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare
vigente.».
Art. 2.
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 47, comma 2, e 47-quater, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli






