MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 22 agosto 2006
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei
rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane» sulla base dell'intesa stipulata
il 27 febbraio
1987;
Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:
1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico
che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;
2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività
autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo,
hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale
diritto é esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro
caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni
lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili
esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;
3) nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto
dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità
scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che
ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;
4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di
sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne;
Visto il successivo art. 5 che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano
le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il
calendario delle festività é comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la comunicazione dell'Unione;
Decreta:
Il calendario delle festività religiose ebraiche é determinato, per il 2007, come
segue:
tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il
tramonto del sole del sabato);
2, 3, 4, 9 e 10 aprile - Pesach (Pasqua);
23 e 24 maggio - Shavuoth (Pentecoste);
24 luglio - Digiuno del 9 di Av;
13 e 14 settembre - Rosh Ha Shanà (Capodanno);
21 e 22 settembre - Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
27 e 28 settembre e 4 ottobre - Succoth (Festa delle Capanne);
5 ottobre - Simchat Torà (Festa della Legge).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 agosto 2006
Il Ministro: Amato






