Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007
Disposizioni per la celebrazione del «grande evento», relativo alla ricorrenza del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato «Europa 2007». (Ordinanza n. 3562)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401;
Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le
disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con
riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006,
concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alla celebrazione del 50° anniversario
della firma dei trattati di Roma, denominato «Europa 2007», con il quale il Capo del Dipartimento
della protezione civile é stato nominato Commissario delegato;
Considerato che, entro il 30 settembre 2007, si svolgeranno una serie di manifestazioni
correlate alla celebrazione del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma sottoscritti il
25 marzo 1957 e che in tale occasione saranno presenti i vertici istituzionali dell'Unione europea,
della Repubblica italiana, dei Parlamenti nazionali dei Paesi dell'Unione europea;
Considerato che, nell'ambito del citato evento, sono previste ulteriori iniziative, con la
partecipazione di vertici istituzionali europei ed italiani, come la commemorazione per la nascita
di Altiero Spinelli, la celebrazione del ventennale del progetto Erasmus, alle quali parteciperanno
numerosi giovani appartenenti alle Università europee e la promozione del progetto Servizio civile
europeo;
Ravvisata la necessità di attuare con urgenza tutti gli interventi strutturali ed
infrastrutturali necessari per la celebrazione delle predette manifestazioni, nonché di definire
gli aspetti organizzativi connessi al grande evento, in particolare per quanto riguarda gli aspetti
della sicurezza e dell'ordine pubblico, della mobilità, della ricettività alberghiera,
dell'accoglienza e della assistenza sanitaria;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante
«Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli
appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Vista la nota del 12 gennaio 2007 del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, on.le
Rutelli;
Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei
«grandi eventi» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Commissario delegato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 dicembre 2006, provvede al coordinamento di tutti gli interventi e le iniziative, anche
all'estero, correlate al grande evento e programmate fino al mese di settembre 2007; provvede
altresì alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione degli
interventi di adeguamento delle strutture presso le quali si svolgeranno le manifestazioni,
collegate alla celebrazione del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, nonché al
conseguimento urgente della disponibilità dei beni, forniture e servizi, comunque necessari e
strumentali per la funzionale organizzazione del grande evento, assicurando condizioni di adeguata
accoglienza e mobilità ai partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni.
2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente
ordinanza, si avvale di uno o più soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento
sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo, nonché adotta
determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici,
nonché, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti.
3. Il Commissario delegato provvede, altresì, ad armonizzare, nell'ambito di una costante
azione di coordinamento, le attività organizzative di competenza di altre istituzioni, anche
avviando ogni utile rapporto con enti ed organizzazioni statali e non statali, al fine di garantire
il perseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
dicembre 2006, citato in premessa.
Art. 2.
1. Per il compimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente
ordinanza, il Commissario delegato si avvale di un'apposita struttura di supporto, composta da
personale del Dipartimento della protezione civile, nonché, eventualmente, da personale dipendente
da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali, nel limite
massimo di dieci unità, individuato dal Commissario delegato medesimo, che sarà messo a
disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.
2. In ragione dei maggiori impegni derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui alla
presente ordinanza, il Commissario delegato é autorizzato a stipulare, in deroga alla normativa
vigente e con oneri a valere sul fondo della protezione civile che presenta le occorrenti
disponibilità, cinque contratti a tempo determinato di durata rinnovabile fino al termine delle
attività connesse con lo svolgimento del «grande evento», sulla base di una scelta di carattere
fiduciario.
3. In relazione alle necessità connesse con l'attuazione della presente ordinanza il
Commissario delegato é autorizzato a conferire incarichi fiduciari, per un massimo di tre unità, a
consulenti, esperti ed interpreti, aventi specifiche professionalità, anche estranei alla pubblica
amministrazione.
4. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi, nonché per curare il
coordinamento degli aspetti organizzativi necessari per il regolare svolgimento delle
manifestazioni di cui in premessa, é istituita, con apposito provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, una «Commissione generale di indirizzo», composta da sedici componenti, di
cui uno con funzioni di coordinatore nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
del Capo Dipartimento della protezione civile, uno individuato nella figura del Consigliere
diplomatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due nominati dal Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i restanti designati
rispettivamente dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei
deputati, dal Dipartimento delle politiche giovanili e delle attività sportive della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento per le politiche europee, dal Dipartimento per
l'informazione e per l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero
dell'interno, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero
dell'università e ricerca, dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio, alla quale partecipa il
Commissario delegato.
5. Per l'espletamento delle occorrenti attività previste dalla presente ordinanza, al
Commissario delegato é attribuito un compenso mensile lordo pari al 3,75% del trattamento economico
complessivo in godimento.
6. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente articolo é corrisposta
una indennità mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità
pari al 50% del trattamento economico in godimento.
7. Ai consulenti di cui al comma 3 é corrisposto un compenso lordo di euro 20.000,00 su base
annua.
Art. 3.
1. Il Commissario delegato anche per il tramite del soggetto attuatore é autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso é effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194.
Art. 4.
1. Relativamente agli aspetti inerenti alla pubblica sicurezza pubblica e per le
finalità di cui alla presente ordinanza, il Capo della Polizia, sulla base delle direttive del
Ministero dell'interno e sentito il Commissario delegato, definisce uno o più piani di sicurezza
per disciplinare ogni utile coordinamento tra le forze di polizia e le forze armate, anche con
riferimento ai rispettivi
livelli di responsabilità.
Art. 5.
1. La celebrazione del «grande evento» e tutte le manifestazioni ad esso correlate
saranno caratterizzate da un unico simbolo identificativo nazionale predisposto per l'occasione dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà abbinato
al logo dell'Unione europea per il cinquantenario.
2. L'eventuale utilizzo del logo del Dipartimento della protezione civile, in occasione di
manifestazioni legate al grande evento, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Capo del
Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato.
Art. 6.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il
Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, é autorizzato a derogare, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8,11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere b) e c), commi
2, 3, 4;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20,
21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130,
132, 141, 241;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, comma 7, lettera d);
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli, 24, 35 e 36;
contratto collettivo nazionale dei lavoratori, comparto Ministeri, e successive modifiche ed
integrazioni, art. 19;
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla
presente ordinanza.
Art. 7.
1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede nel
limite di 1,5 milioni di euro a valere sul fondo della protezione civile, opportunamente integrato
dal Ministero dell'economia e finanze.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2007
Il Presidente: Prodi






