Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
In precedenza, la Commissione unica competente a livello nazionale non consentiva un adempimento veloce delle procedure: tra la presentazione dell’istanza e l’effettiva decisione passava troppo tempo.
Con la legge Bossi-Fini (n. 189/2002) e il relativo regolamento di attuazione (dpr n. 303/2004) sono state istituite sette Commissioni territoriali per il riconoscimento dello "status di rifugiato": Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani.
Con decreto legislativo (n. 25 del 28 gennaio 2008) e con il relativo decreto ministeriale di attuazione del 6 marzo 2008 sono state individuate, complessivamente, 10 commissioni territoriali con tre sedi in aggiunta a quelle già presenti: Torino, Bari e Caserta.
La legge prevede che la Commissione territoriale provveda all’audizione del richiedente entro 30 giorni dalla trasmissione dell’istanza fatta dalla Questura e che la decisione venga poi adottata entro i successivi 3 giorni.
Nel corrente anno, a seguito della nota situazione emergenziale relativa al Nord Africa sono state istituite alcune sezioni aggiuntive sia all’interno delle Commissioni originarie ( Milano, Bari, Trapani) sia con sede territorialmente distaccata (Verona da Gorizia, Firenze da Roma – attualmente in fase di formazione).
Sedi e competenze delle Commissioni territoriali
- GORIZIA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige
- MILANO: competenza sulle domande presentate nella regione Lombardia
- ROMA: competenza sulle domande presentate nelle regioni (*) Lazio, Sardegna e Umbria
- FOGGIA: competenza sulle domande presentate nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani
- SIRACUSA: competenza sulle domande presentate nelle province (**) di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania
- CROTONE: competenza sulle domande presentate nelle regioni Calabria e Basilicata
- TRAPANI: competenza sulle domande presentate nelle province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna
- BARI: competenza sulle domande presentate nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto
- CASERTA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Campania, Molise, Abruzzo e Marche
- TORINO: competenza sulle domande presentate nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte,Liguria, Emilia Romagna, Toscana (*)
Ai sensi del D.M. 14.1.2010 la sede distaccata di Bologna ha la competenza territoriale per le province dell'Emilia-Romagna e della provincia di Prato
(*) Le province della Toscana, con D.M. attribuite alla competenza della C.T. di Roma, sono state assegnate, con provvedimento del Presidente della C.N., alla C.T. di Torino fino al 31.12.2011
(**) Dal 14.10.2008 al 25.4.2011 una sezione di Siracusa aveva la competenza territoriale per i richiedenti ospitati nel C.A.R.A. Dal 26.4.2011 tale competenza è stata attribuita alla sezione di Mineo (CT)





